Unioni Civili & Convivenze - Studio Notaio Dott. Francesco Gasbarri Roma

Notaio Francesco Gasbarri

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Notaio e ... Convivenza
Abitazione, contribuzione alla vita domestica, mantenimento in caso di bisogno del convivente, contratto d’affitto e regime patrimoniale dei beni acquistati insieme sono tra i principali aspetti che i conviventi possono decidere di disciplinare nella famiglia di fatto attraverso i contratti di convivenza.

Qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una successione, attraverso la consulenza del notaio viene costruito un contratto su misura in base alle proprie esigenze.
Unioni civili e convivenze regolamentate
La nuova legislazione in tema di rapporti di coppia porta come conseguenza uno scenario nel quale vi saranno da osservare quattro situazioni:

a) il matrimonio, situazione che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia;

b) la “unione civile” tra persone di sesso identico (non è ammessa una “unione civile” tra persone di diverso sesso poiché, in tal caso, occorre ricorrere al matrimonio);

c) la “convivenza di fatto” registrata all’Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso);

d) la convivenza di fatto non registrata (che, nella nuova legge, non trova menzione e alla quale è immaginabile sarà data dai giudici la medesima rilevanza finora attribuita, in assenza di qualsiasi legislazione, alle coppie conviventi e non sposate).

Quanto al matrimonio, la relativa disciplina non è toccata dalla legislazione in tema di rapporti di coppia.

La nuova legge invece dà ingresso nel nostro ordinamento all’inedita figura della coppia di omosessuali che si dichiarino allo Stato Civile come “unione civile”. L’unione civile e il matrimonio restano indubbiamente disciplinati da due ben distinti apparati normativi; ma, nonostante talune differenze, moltissimi sono i punti di contatto.

Tra le differenze (oltre a quelle inerenti il sesso dei soggetti che compongono la coppia), le modalità con le quali il matrimonio si celebra e l’unione civile si costituisce; nonché il regime del cognome degli appartenenti all’unione civile (uno dei componenti può adottare il cognome dell’altro e anteporlo o posporlo al proprio).

Circa invece i punti di contatto, basta rilevare, in linea generale, che, la nuova legislazione sancisce che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

In linea particolare, similmente a quanto accade nel matrimonio, i componenti dell’unione civile «acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri»; dall'unione civile inoltre deriva «l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Ancora, i membri dell’unione civile «concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato». Sono, in effetti, se si esclude l’obbligo di fedeltà che la legge detta per la coppia sposata, le stesse parole che il codice civile riferisce ai componenti della coppia unita in matrimonio.

Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione in materia di “unione civile” e di “convivenza di fatto” svetta senz’altro la rivoluzione che questa normativa comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune.

Infatti, prendendo in considerazione i rapporti patrimoniali che si origineranno nel corso della vita di coppia, occorre notare che la nuova legge equipara, sotto ogni aspetto, i componenti di una unione civile con i coniugi di un matrimonio: pertanto, in mancanza di una convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni (che, anche nel caso di unione civile, deve essere stipulata nella forma dell’atto pubblico), sia nel matrimonio che nell’unione civile si instaura il regime di comunione dei beni, nel senso che diventano di titolarità comune i beni e i diritti acquistati nel periodo durante il quale si svolge il matrimonio o l’unione civile.

Inoltre, tanto quanto i coniugi, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.

Uno scenario diverso si ha invece nel caso di convivenza di fatto registrata poiché, in questa situazione, non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti, in quanto ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che egli compera.

E’ però possibile a coloro che compongono la coppia di conviventi registrata, stipulare un “contratto di convivenza” (con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) mediante il quale anche nel regime di convivenza registrata si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di fatto acquisiscano nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge.

Secondo la nuova legge, questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti durante la convivenza, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

La legge non dice altro sul contratto di convivenza, se non che ad esso non sono apponibili condizioni e termini: spetterà dunque all’elaborazione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, stabilire se il contratto di convivenza potrà essere suscettibile di “ospitare” altri contenuti, quali, ad esempio, la definizione in anticipo (vietata invece nel caso del matrimonio) dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza.

Occorre infine notare che le coppie sposate, unite in una unione civile o in una convivenza di fatto registrata, saranno equiparate sotto ogni aspetto nel caso in cui uno dei membri della coppia esercisca una impresa sotto forma di “impresa familiare”. Infatti, in questa ipotesi, qualsiasi sia il rapporto (matrimonio, unione civile, convivenza registrata) che unisce il soggetto imprenditore con l’altro componente della coppia, quest’ultimo partecipa in ogni caso agli utili e agli incrementi dell’impresa individuale del componente della coppia titolare dell’impresa.


Cosa sono i contratti di convivenza ?

Sono accordi – che devono risultare da apposito atto scritto - con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dell'assetto patrimoniale della stessa - prima che abbia inizio o durante lo svolgimento del rapporto - ed alcuni limitati aspetti inerenti i rapporti personali (ad es. la designazione dell'amministratore di sostegno). L'accordo può essere impiegato anche per regolamentare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

Si tratta di un contratto redatto dal notaio a cui le parti si rivolgono per ottenere un prodotto giuridico mirato, cucito addosso alle proprie specifiche esigenze con un taglio pratico, qualora si intenda iniziare una convivenza e sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una vicenda successoria.


Contratti di convivenza

I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell'amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

Si tratta di un contratto che può essere redatto dal notaio a cui le parti si rivolgono per ottenere un risultato, cucito addosso alle proprie specifiche esigenze, qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una vicenda successoria. Ovviamente, non si tratta di atti "fac simile", ma occorrerà verificare insieme le esigenze specifiche della coppia per disciplinare i diversi aspetti patrimoniali, consentendo di tutelare in questo modo, nero su bianco, la parte debole della coppia.

Effetti

È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano:

• le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;

• i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);

• le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);

• le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;

• la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. E' logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza.

Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.

Sono ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l' obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l'interesse dei figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all'interesse dei conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).

La facoltà di recesso

Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso. L'esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:

• essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;

• essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all'altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale).
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