Notaio e ... Enti Non-Profit
Sono ormai molti anni che, in Italia e nel mondo, il fenomeno associativo suscita sempre maggiore consenso ed entusiasmo.
La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un’associazione o una fondazione: la stessa Costituzione, all'art. 18, tutela e valorizza tale diritto.
Si possono creare organizzazioni con gli scopi più vari: solidaristiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche ecc.
La libertà di associazione, costituzionalmente riconosciuta, trova il solo limite nel divieto di perseguire fini vietati ai singoli dalle leggi penali e scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Le forme per realizzare gli scopi associativi sono diversi e vari. La legge italiana prevede più alternative. Le principali sono:
- le associazioni riconosciute,
- le associazioni non riconosciute,
- le fondazioni,
- i comitati,
- le onlus,
- l'impresa sociale.
È quanto mai opportuno rivolgersi per tempo al notaio, che potrà orientare i cittadini nella scelta delle soluzioni più idonee e meglio rispondenti alla loro volontà.
Il notaio potrà inoltre prestare consulenza qualificata qualora sia necessario armonizzare esigenze diverse. Ad esempio, nella costituzione di una fondazione disposta per testamento, quando occorra contemperare l'intento del fondatore con i diritti dei legittimari. Potrà inoltre intervenire nella valutazione degli aspetti fiscali, oggetto di continua evoluzione normativa. Inoltre, quando necessario, accompagnerà il nuovo soggetto nel percorso mirante ad ottenere il riconoscimento e lo status di persona giuridica.
SERVIZI
Enti No-Profit
Le persone giuridiche
La caratteristica principale delle persone giuridiche consiste nella totale separazione tra l’ente che viene creato e le persone che lo hanno composto. L’associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico, in maniera pienamente autonoma, ancorché poi si avvalgano concretamente di persone fisiche. Esse sono soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell’ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. In virtù di tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell’ente non potranno chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati, e viceversa che i creditori personali di questi ultimi non potranno rivalersi sul patrimonio dell’ente.
Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un'associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni i rappresentanti dell’ente possono in casi determinati essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte.
Le associazioni riconosciute
Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà appare preminente. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto “riconoscimento”, ovvero non lo abbiano richiesto o comunque avuto. A tale ripartizione conseguono differenze in tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile.
Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto; quest’ultimo atto, che può essere distinto o incorporato nell’atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge, regola la vita e l’attività dell’ente.
Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. Il legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
In compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalità giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l’hanno ottenuto o per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.
Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’ autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati - la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta - in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente.
Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.
Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d’altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.
Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. Proprio tale vasto campo d'azione, nonché l’incertezza dei suoi confini, consiglia peraltro di avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto, onde evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di turbative e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.
Le fondazioni
La fondazione è un ente per lo più costituito da un’unica persona che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la sussistenza di un determinato patrimonio: a differenza delle associazioni non si riscontra la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un’organizzazione che gestisca il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate. Manca quindi un’assemblea degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore.
Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche. Le fondazioni devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, acquistano la personalità giuridica, con i relativi effetti di autonomia patrimoniale. Il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.
Come le associazioni riconosciute, anche la loro disciplina è soggetta a vincoli particolari. Innanzitutto, una volta ottenuto il riconoscimento o comunque iniziata l’attività, esse non possono più essere revocate dal fondatore; in ogni caso poi non possono essere revocate dagli eredi del fondatore. Sono in linea generale soggette al controllo dell’autorità amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.
I comitati
Il comitato di regola viene costituito da più persone per reperire fondi o altre utilità finalizzati ad scopo particolare: esso può essere costituito per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporne di autonome. La legge individua in maniera specifica i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, ponendo in risalto il profilo della sottoscrizione e della raccolta di fondi per uno scopo. Comunque è dato alla libertà dei privati di crearne di ulteriori e diversi.
Nei confronti del comitato che non ha richiesto o ottenuto il riconoscimento, e dei loro componenti, come per le associazioni non riconosciute, non opereranno i benefici di autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti.
Comunque gli organizzatori e i gestori dei fondi raccolti sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Inoltre i componenti del comitato rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le offerte promesse.
Sempre in maniera analoga alle associazioni non riconosciute, non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). In ogni caso è possibile costituire un comitato sia con scrittura privata autenticata che con atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove il comitato voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare negli enti che possono beneficiare in generale delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. terzo settore.
Dal punto di vista della disciplina, il comitato è retto in pratica dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali del nostro ordinamento. Dunque anche in tali ambiti appare fortemente opportuna la consulenza di un professionista esperto che ne suggerisca la regolamentazione più idonea, anche sotto il profilo fiscale.
Se i fondi raccolti dal comitato sono insufficienti allo scopo, ovvero questo non è più attuabile, ovvero essi residuino una volta raggiunto lo scopo prefissato, la sorte di tali fondi, se non è disciplinata nell’atto costitutivo, è stabilita dall’autorità governativa.
Le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali
Il termine Onlus rappresenta un acronimo: esso sta per “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. Nel tentativo di rafforzare e sostenere l’iniziativa privata in quello che viene comunemente definito “terzo settore”, ossia negli ambiti legati al volontariato, all’assistenza sociale, e così via, il legislatore ha disposto delle particolari agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale, nei confronti di quegli enti che possiedano determinati presupposti o requisiti. A stretto rigore le Onlus non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti: è però previsto che determinate categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica possano divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni.
Tra questi, innanzitutto è obbligatorio che l’ente, che deve utilizzare l’acronimo Onlus posposto alla propria denominazione, sia retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata. Inoltre il medesimo atto deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili e l’obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, e così via. Queste ultime clausole sono altresì obbligatorie per tutti quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati, che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d. terzo settore o non profit.
L’ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Oltre al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, particolari limiti sono posti alle attività accessorie e connesse, onde restringere la rilevanza delle attività economiche, che devono in tali organizzazioni permanere come assolutamente strumentali e marginali. Infine la legge prevede che alcune delle attività sopra menzionate debbano essere svolte solo a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi. Un apposito albo, poi, raccoglie tali enti che solo in presenza di tutti i requisiti fin qui evidenziati possono accedervi.
In compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi alla scelta di questa particolare struttura. Per le Onlus sono quindi previste forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, mentre sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dall’imposta sulle donazioni, dall’imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via.
Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus.
L'impresa sociale
Dal 12 maggio 2006 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno particolari requisiti.
Con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della legge delega 13 giugno 2005, n. 118 è stata, infatti, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione giuridica di impresa sociale e ne sono stati circoscritti i settori di attività.
Le imprese sociali che deriverebbero dalla completa adesione degli enti non profit potenzialmente interessati alla nuova disciplina sono oltre 165.000, pari a circa tre quarti delle istituzioni non profit censite dall’ISTAT (fonte ISFOL).
Il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 è entrato in vigore il 12 maggio 2006.
Requisiti
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le amministrazioni pubbliche (e cioè le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN e le Agenzie), e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.
Per ciò che concerne gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le norme sull'impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di utilità sociale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del d.lgs. n. 155. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal d.lgs. n. 155 per gli atti costitutivi.
Sono di utilità sociale , quei beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
f) valorizzazione del patrimonio culturale;
g) turismo sociale;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica;
m) servizi strumentali alle imprese sociali.
Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa in tali settori, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati;
b) lavoratori disabili.
Assenza dello scopo di lucro
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
Disciplina dei gruppi
All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di direzione e coordinamento delle società (artt. 2497 - 2497-septies c.c. e articolo 2545-septies c.c.).
Si considera, in ogni caso, esercitante attività di direzione e controllo il soggetto che , per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.
I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese . Essi sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.
Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.
Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante di tali ultimi soggetti, il relativo atto è annullabile , e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Costituzione
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.
Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto n. 155, ed in particolare indicare:
a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento all'utilità sociale;
b) l'assenza di scopo di lucro.
E’ prevista l'istituzione di un' apposita sezione relativa alle imprese sociali nel Registro delle imprese.
Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione; le relative domande sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico).
Gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose , sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.
Responsabilità patrimoniale
Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.
Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.
Ne risulta, pertanto, un regime di responsabilità limitata collegato al superamento di una soglia di consistenza patrimoniale.
La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.
Denominazione
Salvo che per gli enti ecclesiastici è obbligatorio l'uso della locuzione ""impresa sociale"" che è invece vietato (così come quello di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno) a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
Cariche sociali
Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale , salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.
L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
Ammissione ed esclusione
Le relative modalità, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.
Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.
Scritture contabili
L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.
L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.
Per gli enti ecclesiastici, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Organi di controllo
Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis c.c . per la redazione del bilancio in forma abbreviata ridotti della metà - e dunque: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.562.500 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3.125.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità - la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa , avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata - e quindi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità - il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ferma restando la normativa in vigore.
Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
Operazioni straordinarie
Trasformazione, fusione e scissione
Nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, queste operazioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.
Cessione d'azienda
Deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario.
Per gli enti ecclesiastici tale disposizione di si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Gli atti di trasformazione, fusione e scissione e di cessione d'azienda devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, v'è l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.
Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno trasformazione, fusione e scissione e di cessione d'azienda documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
L' efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Opera quindi un silenzio assenso nell'inerzia del Ministero.
Queste disposizioni non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.
Lavoro nell'impresa sociale
Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.
Salva la specifica disciplina per gli enti di ecclesiastici, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.
Procedure concorsuali
Le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale - eccettuati gli enti ecclesiastici – sono soggetti alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di insolvenza.
Al termine della procedura concorsuale il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.
Funzioni di monitoraggio e ricerca
In caso di accertata violazione delle norme, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.
Coordinamento con la disciplina delle ONLUS
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.
Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12 del decreto n. 155, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto n. 155 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 155, ai soli fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.