Eredità & Testamento - Studio Notaio Dott. Francesco Gasbarri Roma

Notaio Francesco Gasbarri

Notaio Francesco Gasbarri
Notaio Francesco Gasbarri
Vai ai contenuti
Notaio e ... Eredità & Testamento
È fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge.

Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti e di essa bisogna tener conto anche nel redigere il proprio testamento.

Così come per chi è “chiamato all’eredità” è importante conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri anche di carattere fiscale. Di qui la necessità di essere informati e di valutare le modalità con cui accettarla.

Grazie alla sua preparazione specifica in materia, il notaio può aiutare a compiere le scelte più adeguate per affrontare una successione o una donazione senza rischi.
Eredità & Testamento
Il sistema successorio italiano fondato sulla famiglia

Il sistema della successione ereditaria nell’ordinamento giuridico italiano è disegnato in funzione della massima tutela possibile degli stretti familiari del defunto: e non solo questo accade quando la successione si apre senza che il de cuius abbia lasciato alcun testamento (ambito nel quale campeggia la regola secondo cui l’eredità si devolve ai familiari più prossimi al defunto) ma anche quando il de cuius intenda beneficiare con donazione o con lascito testamentario uno o più determinati soggetti bisogna tener conto della regola per la quale queste attribuzioni non possono avere la conseguenza di limitare o di annullare quanto la legge obbligatoriamente riserva al coniuge e ai figli del de cuius.

Vi è poi da considerare che quando si parla, come si è appena fatto, di “famiglia” del de cuius si allude solamente al concetto di famiglia “tradizionale” o di famiglia “adottiva”: in altri termini, nella legge ereditaria non ha spazio il riconoscimento di aggregazioni non fondate su rapporti di coniugio o di sangue, a meno che non si tratti appunto di rapporti adottivi.

Ora, che nell’ambito della “famiglia” del de cuius debbano essere individuati i soggetti che ne divengono eredi qualora non vi sia alcun testamento, appare conclusione inevitabile: se infatti si volesse superare, perché ritenuta arbitraria, la regola che attribuisce l’eredità agli stretti congiunti del defunto sulla base del (solo) loro oggettivo rapporto di coniugio o di parentela, si dovrebbe pur trovare una regola sostitutiva, la quale, però, finirebbe probabilmente per consegnare questa materia a un’arbitrarietà tanto più spinta quanto maggiore fosse il ricorso a criteri finalizzati a individuare, nel caso concreto, i soggetti “meritevoli” di conseguire l’eredità.

Ciò che invece assai stride è che la legge non consenta di beneficiare oggettivi e lunghi rapporti di convivenza tra il defunto e i suoi superstiti che non siano a lui legati da rapporti di coniugio o di parentela: come può essere “giusto” che un parente di sesto grado (che magari mai abbia conosciuto il de cuius) prevalga su un convivente che, in ipotesi, abbia condiviso decine di anni con il defunto ?

Altrettanto stridore provoca la considerazione che il de cuius, se lascia stretti congiunti (coniuge, figli, ascendenti), deve loro necessariamente destinare la gran parte del suo patrimonio (è la cosiddetta “quota di legittima”): si pensi al caso di chi lascia il coniuge e un figlio, ove a costoro spettano i 2/3 dell’eredità, oppure al caso di chi lascia il coniuge e due figli, nel quale la quota riservata sale ai 3/4 dell’asse ereditario.  

Non meno ingombrante è la quota dell’unico figlio, erede del genitore vedovo: gli spetta infatti la metà dell’eredità.Non solo, anche qui, la legge non riconosce alcun diritto conseguente a una lunga convivenza non formalizzata in un matrimonio; non solo è assai limitato lo spazio (è la cosiddetta “quota disponibile”) per disposizioni testamentarie o per donazioni a favore di soggetti al di fuori della cerchia di questi stretti congiunti; ma vi è pure da considerare che l’obbligo della legittima prescinde da qualsiasi altra considerazione che non sia l’oggettivo rapporto di coniugio o di parentela. E quindi la legittima, ad esempio, spetta tanto al figlio che ha avuto cura dei genitori tanto a quello che si è completamente eclissato; tanto al figlio che è rimasto con i genitori in normale armonia quanto a quello che ha maturato un insanabile dissidio o che ha perso qualsiasi credibilità per essersi reso autore di attività intollerabili; e così via.

L’unico “cedimento” che la legge ha consentito rispetto alla rigidità della “legittima” è quello derivato, in nome della continuità dell’impresa nonostante la morte dell’imprenditore, dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, che ha introdotto (negli articoli 768-bis e seguenti del codice civile) il cosiddetto “patto di famiglia”: con questa espressione si allude al contratto con il quale l’ imprenditore trasferisce l’azienda a taluno dei suoi discendenti e costoro, in “cambio”, compensano gli altri familiari partecipanti alla stipula del patto (ad esempio: i fratelli del donatario e il coniuge del donante).

Il pregio di questa “formula” è che il patto di famiglia non può essere messo in discussione dopo la morte del de cuius, nel caso in cui il valore delle attribuzioni ricevute da coloro che hanno partecipato al patto non sia in linea con quanto loro spetterebbe applicando le “ordinarie” regole che disciplinano la “quota di legittima”.

In altri termini, la stipula del patto di famiglia consente, senza timore di contestazioni in sede di eredità, di destinare la proprietà dell’azienda familiare con sufficiente anticipo rispetto alla successione ereditaria dell’imprenditore e di individuare quindi per tempo il soggetto che assumerà la guida dell’azienda una volta che l’imprenditore abbia passato la mano.


Il de cuius

Quando si parla di eredità è inevitabile il riferimento al “de cuius”.

Si tratta di una espressione presa in prestito dal latino (de cuius hereditate agitur, e cioè la persona della cui eredità si tratta), per fare riferimento alla persona “della cui” successione si sta parlando. Può trattarsi sia di un soggetto vivente (che ad esempio sta pianificando la propria successione), sia di un soggetto già defunto, il cui patrimonio è oggetto di successione ereditaria.

La successione a causa di morte (o mortis causa) può essere caratterizzata dalla presenza di un testamento (e allora si applicano le regole della successione “testamentaria”) oppure dalla assenza di un testamento, caso nel quale la ripartizione del patrimonio del defunto avviene secondo legge (perciò si parla di “successione legittima”, cioè appunto “per legge”, o di successione “intestata” o “ab intestato”, e cioè in assenza di testamento).

Si parla infine di “successione necessaria” quando ci si riferisce alle regole che presiedono alla riserva di una quota del patrimonio del defunto a favore di determinati suoi stretti congiunti.


L'eredità e il legato

Coloro che succedono al defunto possono essere “eredi” o “legatari”.

L’erede è chi subentra nell’intero patrimonio del de cuius o in una quota di esso; il legatario è colui che consegue singoli beni (ad esempio: una casa).

La differenza è rilevante sotto molti aspetti: il più importante è senz’altro quello che l’erede risponde dei debiti del defunto anche in misura superiore al valore dei beni ereditati (e quindi può anche rimetterci il suo patrimonio personale).

Il legatario invece non risponde, di regola, dei debiti ereditari e comunque la sua responsabilità è limitata al valore dei beni che gli sono stati attribuiti.

Inoltre, mentre il legatario consegue il legato automaticamente, e cioè per il solo fatto dell’apertura della successione (che avviene in coincidenza con la morte del de cuius), l’erede diviene tale solo per effetto di una sua accettazione (esplicita o tacita) dell’eredità: proprio perché egli risponde dei debiti del defunto, la legge richiede una sua manifestazione di volontà per conseguire la qualità di erede.

Il legatario invece consegue di regola un beneficio e quindi la sua volontà di accettare si presume (comunque egli è sempre libero di rinunciare al legato).


Le prime cose da fare in caso di successione ereditaria

Quando avviene un decesso è, sin da subito, consigliabile avere informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione - nel caso concreto - sarà regolata dalla legge (perché il defunto non ha lasciato testamento) ovvero, in tutto o in parte, da un testamento.

Si tratta di un evento grave ed importante, a seguito del quale possono operare diverse norme di legge, oltre alla volontà del defunto; per evitare conseguenze non previste, anche rilevanti, pare senz’altro consigliabile affidarsi sin da subito ad un esperto in materia.

Ciò premesso, è necessario, anzitutto, verificare se il defunto ha lasciato un testamento.

Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perché provveda alla sua pubblicazione.

Analogamente dovrà essere contattato il notaio ove si sia a conoscenza dell’esistenza di un testamento  pubblico ovvero dell’esistenza di un testamento olografo affidato al notaio in deposito fiduciario.

Nel caso in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all'Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti).

È opportuno, poi, ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, anche per predisporre la dichiarazione di successione ai fini fiscali.


La successione ereditaria

La successione ereditaria è legata ad un evento triste e  spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio.

Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all'impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni.

Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.

Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell’eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.

I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.

Non bisogna dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.

Il notaio ha, poi, specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a seguito della successione.


La devoluzione della successione

L’eredità si trasmette per legge o per testamento. Chi intende regolare la propria successione secondo la sua volontà può farlo con un testamento  (successione testamentaria),  con le modalità ed i limiti previsti dalla legge stessa.

Nel caso in cui una persona venga a mancare senza aver espresso alcuna volontà testamentaria, gli eredi sono individuati direttamente dalla legge (successione legittima).

Ove, poi, vi sia un testamento ma questo contenga disposizioni relative solo ad una parte dei beni del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni ivi menzionati, mentre per la parte di beni non compresa nel testamento si devono utilizzare le regole della  successione legittima.

La legge, oltre a riconoscere a ciascuno la possibilità di disporre per testamento, ha individuato alcuni soggetti ai quali ha voluto garantire in ogni caso determinati diritti sull’eredità: questi soggetti sono detti ""legittimari"". Si tratta delle persone che erano legate al testatore dai vincoli più stretti (coniuge, discendenti, ascendenti) e le norme previste a loro tutela sono comunemente indicate come successione necessaria.

Avere un quadro preciso della devoluzione di una successione, quindi, può essere un’operazione piuttosto complessa e non sempre facile da effettuare da soli. Errori o imprecisioni in questa fase possono comportare conseguenze anche gravi, che si protraggono nel tempo e non facili - e costose - da rimediare.

Chi è destinatario di un’eredità dovrà, poi, decidere in merito alla accettazione o rinunzia della stessa.

Occorre, peraltro, ricordare che le regole sopra riportate sono applicabili alla successione del cittadino italiano nonché a tutte le successioni alle quali sia applicabile il diritto italiano.

Per le persone di cittadinanza diversa da quella italiana occorre considerare le regole previste dal Diritto internazionale privato: secondo tali regole in taluni casi potrà essere applicabile il diritto italiano, in altri casi occorrerà fare riferimento a leggi di altri stati.


La successione legittima

L’esperienza professionale quotidiana insegna che non sono frequenti le successioni regolate da un testamento, segno che è generalmente apprezzata la disciplina contenuta nel codice civile per provvedere alla ripartizione tra gli eredi del patrimonio ereditario nel caso in cui appunto manchi un testamento.

Le norme del codice che disciplinano questa materia, e cioè la devoluzione ereditaria nel caso in cui il de cuius non lasci un testamento, sono definite nel loro insieme come “successione legittima”, espressione nella quale l’aggettivo “legittima” indica che è la legge a provvedere all’ individuazione degli eredi e alla determinazione di quanto spetta a ciascuno di essi. Si parla anche di successione “intestata”, a significare che si tratta di una successione in assenza di testamento.

Si ha dunque successione legittima o intestata quando il defunto non lascia alcun testamento oppure lascia un testamento che non contempla tutti i beni a lui appartenuti al momento della morte. Si pensi al caso che il testamento, scritto nel 2013, disponga: “lascio a Giovanna la casa di Rimini e a Francesco la casa di Milano”; e che nel 2014, un mese prima di morire, il de cuius avesse acquistato anche una casa a Roma senza riscrivere il testamento. In questa ipotesi dunque le sorti della casa di Roma sono appunto disciplinate dalle regole della successione legittima.

Chi sono dunque i beneficiari di queste regole, in mancanza di una indicazione testamentaria ?

Il codice civile, presumendo di interpretare quella che è, nella maggior parte dei casi, la volontà del defunto, stabilisce, in sostanza, che qualora taluno deceda senza lasciare testamento, a lui succedono i suoi più stretti congiunti: il coniuge superstite e i figli, anzitutto; in mancanza di figli, succedono i fratelli, le sorelle e gli ascendenti; e, infine, qualora manchino tutti questi soggetti, succedono i parenti del defunto, con la regola che la sussistenza di un parente di grado più stretto esclude la successione del parente di grado più remoto. Cosicchè, se il de cuius lascia ad esempio parenti di terzo grado e di quinto grado, eredi sono quelli di terzo grado mentre quelli di quinto grado restano esclusi dalla successione.

In altri termini, la successione legittima si fonda dunque sulla presunzione che, se il defunto avesse lasciato un testamento, egli avrebbe molto probabilmente disposto dei suoi beni in favore dei suoi familiari più vicini: si tratta di una presunzione che, fondandosi su un dato oggettivo, quale il grado di parentela, evita a priori il problema di stabilire chi sia maggiormente “degno di tutela” tra i suoi possibili successori oppure chi sia il soggetto “più meritevole” di conseguire l’eredità. Sarebbe infatti difficile procedere con un metodo diverso, ad esempio, stabilendo caso per caso chi dovrebbe essere il beneficiario dell’eredità tra coloro con i quali il defunto abbia avuto rapporti in vita.

La presunzione che il defunto avrebbe disposto in favore dei suoi familiari se avesse scritto un testamento non può operare però fino a limiti eccessivi, e cioè quando il rapporto di parentela sia talmente labile da far ritenere che nessun contatto vi fosse tra il defunto e i parenti tanto lontani. E' quindi per questo motivo che il codice civile dispone che, se il de cuius non abbia parenti entro il sesto grado, l'intero suo patrimonio si devolve allo Stato.

Coloro che succedono per successione legittima si dicono “eredi legittimi”; sull’utilizzo di questa espressione bisogna però fare estrema attenzione, in quanto gli eredi legittimi non vanno confusi con i “legittimari”, e cioè con coloro cui la legge necessariamente riserva una quota del patrimonio ereditario (detta “quota di riserva” o “quota di legittima”) e che possono impugnare le donazioni e le disposizioni testamentarie con le quali il de cuius abbia violato questa riserva.

La confusione è generata anche dal fatto che spesso la qualità di “erede legittimo” e di “erede legittimario” coincidono.

Vediamo al riguardo l’esempio che segue, per chiarire le idee nel miglior modo possibile: Mario, sposato con due figli, era proprietario in vita di cinque appartamenti, di pressoché identico valore; immaginiamo che Mario abbia donato, durante la propria vita, quattro di questi appartamenti al figlio Giovanni e che nella sua successione sia rimasto solo il quinto appartamento; immaginiamo anche che Mario sia deceduto senza lasciare testamento e che nel patrimonio del defunto non ci sia altro che questo appartamento.

Ebbene, l’appartamento oggetto di eredità, in applicazione delle regole della successione legittima, dovrebbe essere suddiviso tra il coniuge superstite e i due figli per un terzo ciascuno (si tratta di tre eredi legittimi); tuttavia, avendo il figlio Giovanni già ricevuto ben più della sua quota di riserva (pari a un quarto del valore dei cinque appartamenti) è immaginabile che sua madre e suo fratello pretendano che egli non solo non concorra alla eredità sul quinto appartamento ma pure che egli debba retrocedere alla madre e al fratello (che sono anch’essi eredi legittimari) una parte di quanto gli è stato donato affinchè essi conseguano la loro quota di legittima, e cioè almeno un quarto del valore dei cinque appartamenti.


La successione testamentaria

Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (e si dice “testatore” colui che redige un testamento).

In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni ad essi spettanti sono disposte direttamente dalla legge (si tratta della cosiddetta “successione legittima”).

Occorre peraltro precisare che il codice civile italiano comprime fortemente la libertà di disporre della propria eredità mediante testamento, e ciò per effetto dalle regole della cosiddetta “successione necessaria”, vale a dire le norme che impongono di riservare a favore di determinati stretti congiunti del de cuius una rilevante quota del suo patrimonio (la cosiddetta “quota di legittima”). Pertanto, quando si redige un testamento queste regole vanno quindi tenute presenti per evitare di creare situazioni conflittuali.

Se, come detto, il testamento ha un contenuto essenzialmente patrimoniale, esso può contenere anche disposizioni rilevanti anche sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio, è possibile che il testatore utilizzi il proprio testamento per domandare la cremazione del suo cadavere oppure per compiere il riconoscimento di un figlio naturale. Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso, come ad esempio l’esortazione a determinati comportamenti (non infrequente è il caso del defunto che abbia domandato nel testamento la celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio).

Il testamento è un atto unilaterale (e cioè formato con l’espressione della volontà del solo soggetto che intende disporre delle proprie sostanze, e quindi, ad esempio, non può essere redatto congiuntamente da due persone), a forma vincolata (e cioè è ammesso solo se redatto con le modalità imposte dalla legge, e cioè, principalmente, nelle forme del testamento “olografo”, “pubblico” o “segreto”, oltre illustrate), nel quale il testatore esprime la propria volontà in ordine alle attribuzioni del proprio patrimonio dopo la sua morte.

È importante sottolineare che la legge non consente il testamento orale in quanto nel nostro ordinamento vale il principio per cui la volontà testamentaria non espressa nella forma di uno dei testamenti disciplinati dalla legge (principalmente, il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto) non ha valore: non valgono perciò come testamento, ad esempio, le espressioni formulate da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze fatte a persona di fiducia.

Perché un testamento sia valido è necessario che il testatore, al momento della redazione del documento, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere (pertanto, può fare testamento il soggetto che sia solamente “inabilitato”). Dato che la legge non dispone nulla per il testamento redatto da chi si trova in regime di “amministrazione di sostegno”, occorre concludere che, in linea di principio (e cioè a meno che l’incapacità di redigere il testamento sia esplicitata nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno), costui ha la capacità di redigere testamento, salvo che un giudice non accerti che il soggetto in questione si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.

Occorre sottolineare anche che il testamento non è irreversibile, in quanto esso è in qualsiasi momento revocabile dal testatore, perché la legge consente che il testatore possa mutare la propria volontà fino all’ultimo minuto della sua vita. La revoca può avvenire sia in forma esplicita (e cioè redigendo un nuovo testamento e indicando in esso che il precedente testamento deve appunto considerarsi revocato) che in forma tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte incompatibile con il testamento precedente, questo deve corrispondentemente intendersi in tutto o in parte abrogato.

Le principali forme di testamento ammesse dalla legge sono tre: il testamento “olografo”, il testamento “pubblico” e il testamento “segreto”.

Il testamento “olografo” è la forma più facile, economica e riservata, in quanto esso richiede solo tre requisiti: che il testo sia per intero scritto a mano dal testatore, che il testatore scriva la data in cui redige il testamento e che il testatore apponga la propria firma alla fine delle sue disposizioni. Il pregio è quindi la semplicità; i punti critici sono invece quelli della assenza della guida di uno specialista e della reperibilità del testamento dopo la morte del de cuius. Occorre pertanto porsi il problema della conservazione del testamento e del fatto che esso non solo sia rintracciabile dopo la morte del testatore ma anche che non finisca nelle mani “sbagliate” (e cioè in quelle di un soggetto controinteressato che lo possa eliminare).

A tali “difetti” rimedia il testamento “pubblico”, che è un testamento necessariamente redatto da un notaio: in questo caso non solo il testatore beneficia dunque dell’assistenza di un esperto della materia per la confezione del testamento, ma anche dell’obbligo del notaio di conservare il testamento con la massima diligenza nel tempo. “Pubblico” non vuol dire che il contenuto del testamento viene divulgato: si tratta infatti di un aggettivo che indica la redazione del testamento da parte di un “pubblico ufficiale” (il notaio, appunto), il quale ha un dovere di estrema riservatezza sia circa l’avvenuta redazione del testamento sia circa il suo contenuto.

A “cavallo” tra il testamento pubblico e il testamento olografo sta il testamento “segreto”: si tratta di un foglio scritto (a mano o a macchina) dal testatore che può essere consegnato in una busta a un notaio. Quindi si ha in questo caso sia il pregio della assoluta riservatezza circa il contenuto delle disposizioni testamentarie sia il pregio della conservazione del testamento in mani sicure.


La successione necessaria

Il codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti detti “legittimari” o “eredi necessari” (si tratta del coniuge, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti) una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare nè con donazioni nè con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.

Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che con donazioni o disposizioni testamentarie il de cuius possa preferire chiunque attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti.

Nel redigere il proprio testamento il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata “quota riservata” o “legittima”): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur assai compressa.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o leso o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta “azione di riduzione” delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.

Come detto, gli eredi necessari spesso sono individuati anche con il termine di “legittimari”; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi “legittimi”, e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi “legittimi” perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del de cuius).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono, come già accennato: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti.

La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli.

La quota riservata al coniuge si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente:

- a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio; e:

- a un quarto nel caso di concorso con più figli.

Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario.

Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e di uso sui mobili che la corredano.

A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.

Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea.


Il calcolo della legittima

Si ipotizza che il defunto lasci il coniuge e tre figli e che non ci sia un testamento.

Si ipotizza altresì in 150 il valore del patrimonio (cosiddetto relictum) lasciato alla sua morte e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti).

Per il calcolo della legittima occorre:

a) formare anzitutto la cosiddetta “massa fittizia” e cioè sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati (150 + 120 = 270);

b) stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari” (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio; i restanti 3/12 costituiscono la “quota disponibile”); e, alfine:

c) verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.

Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori:

- alla moglie, 67,5 (ma nell’eredità ella ne trova solo 50, cioè i 3/9 di 150, vale a dire la quota ad essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento), cosicchè ella è in “credito” di 17,5;

- a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 33,33 per ciascuno e cioè i 2/9 di 150, vale a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento);

mentre la quota “disponibile” è di (270 – 67,5 – 45 – 45 – 45 =) 67,5.

C’è dunque un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120 (si ipotizza che non si tratti di una donazione da imputare alla legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile): ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di “ridurre” (di qui il termine “azione di riduzione”) la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante. Pertanto:

a) il figlio donatario consegue tutta la disponibile (67,5) e la sua legittima (45), entrambe “a valere” sulla donazione ricevuta di 120 (67,5 + 45 = 112,5 – 120 = – 7,5); in altri termini, questo figlio non partecipa alla divisione del relictum, in quanto subisce una “riduzione” della propria attribuzione ereditaria per aver ricevuto la donazione;

b) la moglie e i due figli non donatari prelevano quanto loro dovuto (67,5 la moglie, 45 ciascun figlio = 157,5) in parte dal relictum (per 150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).


L'accettazione e la rinunzia all'eredità

Se si vuole ricevere un’eredità occorre accettarla: compiere, in sostanza, un atto in cui si dichiara espressamente di accettare l’eredità (accettazione espressa) ovvero un atto che – pur non contenendo l’accettazione espressa - presuppone necessariamente la volontà di accettare l’eredità stessa (accettazione tacita).

Non sempre è conveniente accettare un’eredità: l'erede subentra alla persona deceduta sia nelle posizioni patrimoniali attive (beni, crediti) che nelle posizioni passive (debiti).

L’erede, quindi, oltre a ricevere una parte o tutti i beni lasciati dal defunto, risulta anche tenuto a pagare tutti o parte dei debiti del defunto stesso, a seconda che risulti erede della intera eredità o che risulti erede di una quota dell’eredità stessa.

Comportamenti affrettati, o comunque non frutto di un’adeguata comprensione delle regole ereditarie, possono comportare conseguenze giuridiche anche gravi.

L'accettazione pura e semplice è indicata per chi intende acquistare l’eredità senza condizioni, assumendo anche i relativi debiti; l'accettazione con beneficio di inventario è indicata per chi, pur essendo intenzionato a succedere al defunto, si riserva di verificare in concreto (facendo redigere un apposito inventario) la consistenza dell’eredità, rispondendo dei debiti ereditari solo fino al valore del beni lasciati dal defunto; la rinunzia all’eredità è indicata per chi non vuole ereditare dal defunto.

L’opportunità, sin dal decesso, di avere i consigli di un esperto è confermata dalla circostanza che, nella maggior parte dei casi, accade che l’eredità venga accettata in modo tacito e senza che l’erede – magari inesperto – se ne renda conto: la legge, infatti, prevede che eredità si considera accettata qualora il soggetto destinatario della eredità stessa tenga un comportamento ""da erede"" (disponendo di beni ereditari, magari vendendo qualche bene mobile, ovvero conservando per un certo periodo di tempo il possesso dei beni ereditari).

Particolari regole riguardano, poi, il legato: tale lascito, che ha ad oggetto beni determinati, si acquista senza bisogno di accettazione ma vi si può rinunziare.

Quanto alla rinunzia all’eredità occorre tenere presente che particolari regole sono previste per chi ha figli o discendenti e sia destinatario dell’eredità di un ascendente o di un fratello o sorella (è la cosiddetta rappresentazione): in questi casi la rinunzia fa subentrare i discendenti del rinunziante al posto del soggetto che ha rinunziato.


Il testamento

Le forme ordinarie di testamento previste dalla legge sono il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. Le due denominazioni non debbono trarre in inganno: in entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore. Data la secondaria importanza del testamento segreto si farà qui riferimento al solo testamento in forma pubblica.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.

Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è, in altri termini, un atto notarile vero e proprio. Quando si pone in essere un testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso. Il notaio dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

La legge prevede particolari formalità, in caso di testamento pubblico, per il caso in cui il testatore non possa sottoscrivere (o può farlo solo con grave difficoltà) e per il testamento del muto, sordo o sordomuto, mentre altre formalità sono previste per il testamento segreto e per i testamenti speciali.

Il testamento è un documento che riveste grande importanza per il diritto e deve essere posto in essere con la dovuta informazione e con le dovute cautele, al fine, da un lato, di evitare l’invalidità del testamento stesso e, dall’altro lato, di conseguire gli effetti che siano voluti dal testatore nei limiti di legge.

Il testamento olografo, ad esempio, presenta il vantaggio di poter essere predisposto anche senza la presenza del notaio ma non offre adeguate garanzie di conservazione, potendo essere smarrito o distrutto, e può risultare addirittura invalido, nel caso in cui non sia redatto secondo quanto previsto dalla legge. Non è infrequente, infatti, nella prassi, che sorgano gravi problemi in presenza di testamenti redatti senza l’ausilio di un tecnico del diritto.

Per tali motivi in materia testamentaria il ruolo del notaio è di assoluto rilievo:

- in occasione della redazione del testamento, poiché il notaio non solo può fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare l’invalidità del testamento ma è il soggetto legittimato dalla legge a ricevere il testamento pubblico, e può comunque portare a conoscenza delle varie opportunità offerte dalla legge per regolare la successione ereditaria;

- a seguito del decesso, poiché il notaio provvede alla pubblicazione dei testamenti olografi lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico e, in ogni caso, può informare dettagliatamente sull’operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.


Come trovare un testamento

Se si tratta di reperire un testamento pubblico o segreto oppure un testamento olografo depositato fiduciariamente presso un notaio, bisogna interpellare (qualora se ne conosca il nominativo) il notaio depositario oppure, se questi abbia cessato l’attività, l’Archivio Notarile dove sono stati riversati i suoi atti.

Se il testatore non ha lasciato indicazioni sul nome del notaio depositario del testamento (ciò che si rende evidentemente consigliabile), la ricerca del notaio può essere effettuata presso i Consigli Notarili competenti per territorio nelle località in cui operava il notaio presso il quale presumibilmente il testatore si è recato.

Un altro sistema di ricerca è quello di consultare il “Registro Generale dei Testamenti”, il quale consente di conoscere se una persona deceduta abbia fatto testamento, in Italia o in uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Basilea (ad oggi: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina), istituita appunto per facilitare la ricerca dei testamenti. La consultazione di questo Registro (che si effettua presso gli Archivi Notarili Distrettuali, esibendo il certificato di morte della persona di cui si ricerca il testamento) consente dunque di sapere se una data persona abbia fatto testamento e dove il documento si trovi.

Va però prestata attenzione al fatto che il Registro Generale può dare notizia solo dell’esistenza dei testamenti pubblici, dei testamenti segreti e dei testamenti olografi depositati “formalmente” presso un notaio (quest’ultimo è il caso, infrequente, in cui l’autore di un testamento olografo chieda al notaio la redazione di un “atto di deposito” di detto testamento); il Registro, in altri termini, non fornisce notizia dell’esistenza di altri testamenti olografi, e quindi sia di quelli depositati “fiduciariamente” a un notaio (o ad altro professionista o ad altro soggetto depositario) sia di quelli che il testatore abbia tenuto presso di sé, tra le proprie carte.


La sostituzione

Il de cuius può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perchè ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato.

In tali casi il testatore può infatti indicare altri soggetti (cosiddetti “chiamati ulteriori”) che subentrino ai “primi chiamati” nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di “sostituzione ordinaria”.

Pertanto il testatore Mario può scrivere nel suo testamento: “Lascio tutto il mio patrimonio a Cesare ma, se egli non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio”. In tal caso, all'apertura della successione, si ha che Cesare (sempre che sia ancora in vita) è il “primo chiamato”: se egli accetta l'eredità, Antonio non consegue nulla, ma se rinuncia (oppure, addirittura, se Cesare è premorto rispetto a Mario) l'istituzione ereditaria si sposta su Antonio, che è il “chiamato ulteriore”.

A questo punto è Antonio che ha l'opportunità di accettare o meno l'eredità; e qualora anche Antonio rinunci all'eredità (e il de cuius non abbia previsto una sostituzione anche per questo caso), per individuare il successore si deve necessariamente ricorre al meccanismo della rappresentazione o, in ulteriore subordine, a quello dell'accrescimento.

E se anche con questi criteri non si riesce ad individuare un possibile successore, la chiamata ereditaria si sposta in capo a coloro ai quali l'eredità sarebbe devoluta secondo le regole della successione legittima (e cioè si opera come se la successione non fosse stata regolata da un testamento).

A questo punto infatti un successore viene necessariamente trovato in quanto, l’eredità viene dapprima offerta ai parenti del defunto (in ordine di grado, e fino al sesto grado, con la regola che l’accettazione del parente più prossimo esclude dall’eredità il parente più remoto) e poi, se nessuno di costoro ne faccia accettazione, il patrimonio dimesso dal defunto viene acquisito automaticamente dallo Stato.


La rappresentazione

Si dice “chiamato all’eredità” il soggetto che, per disposizione testamentaria o, in mancanza del testamento, per disposizione di legge, è legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede. La “chiamata” (o “vocazione”) ereditaria è dunque la situazione che si ha dal momento in cui la successione si apre (e cioè dal momento della morte del de cuius) fino a quando il chiamato diventa erede accettando appunto la “chiamata” che a lui proviene o dal testamento o dalla legge.

Se però chi è chiamato all’eredità non possa (perché ad esempio sia premorto rispetto al de cuius) o non voglia accettarla (ad esempio perché intenda rinunciarvi), si pone il problema di stabilire a chi debba essere rivolta la chiamata ereditaria per individuare se questi accetti di diventare successore del de cuius. Nel gergo dei giuristi, il chiamato che non può o non vuole accettare si dice “primo chiamato” mentre il chiamato individuato successivamente al primo si dice “chiamato ulteriore”.

Ebbene, qualora il primo chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare l'eredità e non vi sia un testamento nel quale il de cuius abbia disposto una “sostituzione” (sul meccanismo della “sostituzione” si veda l’articolo qui a fianco), il chiamato “ulteriore” può essere individuato mediante le regole della cosiddetta “rappresentazione”, se ricorrano le seguenti condizioni:

a) il “primo” chiamato (e cioè quello che non può o non vuole accettare l’eredità) deve essere un soggetto che abbia discendenti legittimi o naturali;

b) il “primo” chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.

Se dunque ricorrono tali presupposti, i discendenti del “primo” chiamato (che sono denominati “rappresentanti”) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (detto “rappresentato”) che non voglia o non possa accettare l'eredità lasciata dal de cuius. Va altresì precisato che all'interno di ciascuna stirpe che dal defunto promana, la rappresentazione ha luogo all'infinito, e cioè che per l'operare della rappresentazione non c'è limite di grado di parentela tra de cuius e discendente; nemmeno importa che all'interno di ciascuna stirpe coloro che succedono per rappresentazione siano tra loro di grado diverso rispetto al de cuius.

Ad esempio, se immaginiamo la morte del vedovo Armando che lascia un patrimonio di 900 in parti uguali ai tre figli (e quindi distribuisce 300 a ciascuno) e se pure immaginiamo che due suoi figli accettino l'eredità e conseguano la quota loro spettante mentre il terzo figlio rinunzi all’eredità, in luogo di costui possono subentrare per rappresentazione i suoi tre figli, ciascuno dei quali può conseguire un valore di 100; se poi immaginiamo che uno di questi tre figli sia premorto al padre lasciando a sua volta due figli, costoro si trovano a poter ereditare per rappresentazione un valore di 50 per ciascuno, e cioè la metà della complessiva quota che sarebbe spettata al loro genitore.


L'accrescimento

Se nella ricerca di un “chiamato ulteriore” non operano nè il meccanismo della sostituzione nè il meccanismo della rappresentazione, l'ultimo criterio per l’individuazione del chiamato all'eredità che il codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell'accrescimento.

Si tratta dell’operazione per cui la quota originariamente destinata a uno dei coeredi si “espande” in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità.

Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono pertanto:

a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;

b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);

c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.

Si pensi, per esemplificare, il caso del defunto Antonio che per testamento lascia ai tre figli (Bruno, Cesare e Dario) in parti uguali il proprio patrimonio di 300: se Cesare, uno dei figli, non viene all'eredità (a seguito di rinuncia, premorienza, eccetera) e se nel testamento non è disposta una sostituzione o non vi sono i presupposti per la rappresentazione (quest'ultima, come visto, si verificherebbe se Cesare avesse ad esempio uno o più figli), la quota spettante a Cesare si espanderebbe automaticamente in capo a Bruno e a Dario, che così verrebbero ad acquistare il valore di 150 ciascuno, in luogo dell’originario valore 100 loro spettante.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali sia legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

L'acquisto di una quota ereditaria per accrescimento, a differenza degli acquisti per sostituzione o rappresentazione, ha luogo “di diritto”: in altri termini, mentre l'eredità devoluta per sostituzione o rappresentazione necessita di un'accettazione del “chiamato ulteriore” per essere da lui acquisita, la quota ereditaria ottenuta per accrescimento viene acquistata dal coerede automaticamente, per il solo fatto dell'accettazione della quota già originariamente destinatagli.

In altri termini, non sarebbe possibile, a chi abbia già acquistato la titolarità della propria quota, respingere l'accrescimento che la quota stessa “subisca” per effetto della mancata venuta all'eredità di uno dei chiamati: mentre è ben possibile che la quota ereditaria offerta ad un soggetto in virtù di una sostituzione disposta nel testamento o per effetto di rappresentazione, sia da questi rifiutata.

Per concludere, va ricordato anche qui che se il “primo chiamato” non vuole o non può accettare l'eredità, se il testatore non ha disposto una sostituzione nel testamento e se non ricorrono i presupposti per l'operatività della rappresentazione o dell'accrescimento, per individuare il possibile successore non resta che ricorrere ai criteri della successione legittima o intestata che vengono illustrati nella pagina a fianco.


La successione internazionale

Dal 17 agosto 2015 non vi sono più dubbi, per chi vive e opera (ad esempio, i giudici) nell’Unione Europea, su quale sia la legge applicabile alla successione mortis causa del signor Olaf Wurstel, immaginario cittadino tedesco residente abitualmente in Italia, il quale lasci la moglie Bernadette (francese, sposata in Spagna), e due figli (Vladimir, nato in Russia ma residente in Messico, e John, nato in Inghilterra, ma residente in Serbia), la cui eredità sia composta da un conto corrente in una banca dell’Olanda, da una casa in Francia e da azioni di una società del Canada.

La “internazionalità” di una successione come quella appena esemplificata, fino al 16 agosto 2015, poteva in effetti dar luogo a un’inestricabile conflitto tra i giudici dei vari Paesi coinvolti (per ragioni soggettive o oggettive) da questa successione, poiché ciascuno di essi avrebbe individualmente applicato ad essa le regole del proprio diritto interno dettate per casi del genere.

Il 17 agosto 2015, sospinto dall’idea che la odierna mobilità delle persone e dei patrimoni reclamava una omogeneità di disciplina, è entrato invece in vigore il Regolamento n. 615/2012, le cui norme, da tale data, costituiscono il diritto internazionale privato uniforme delle successioni a causa di morte in tutti i Paesi UE (tranne Inghilterra, Irlanda e Danimarca, i quali continueranno a utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato).

L’affermazione che il Regolamento n. 615/2012 detta il diritto internazionale privato dell’UE in materia di successione mortis causa significa che il Regolamento contiene (non le regole che disciplinano concretamente una data devoluzione ereditaria, ma) le regole in base alle quali si stabilisce di quale Paese sia la legge che deve disciplinare una data successione mortis causa (la legge applicabile a un dato rapporto, in base alla individuazione che ne faccia il diritto internazionale privato, è designata dai giuristi come la “legge materiale” di quel dato rapporto). In altri termini, la legge di “diritto internazionale privato” designa la “legge materiale” concretamente applicabile a una certa vicenda giuridica; la “legge materiale” è quella vigente nel Paese che viene indicato dalle norme di “diritto internazionale privato” come il Paese la cui legislazione è quella applicabile a un certo rapporto.

Ogni Paese ha invero una propria legge di diritto internazionale privato; in Italia si tratta della legge 31 maggio 1995, n. 218, il cui articolo 46 si occupa appunto del problema di quale sia la legge materiale da applicare in Italia (in particolare, in un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria italiana) per una successione ereditaria che, come quella dell’immaginario signor Olaf Wurstel, esemplificata nell’esordio di questo articolo, presenti elementi di internazionalità (invero, se una successione non presenti caratteri di internazionalità, ma abbia solo elementi di diritto italiano, il diritto applicabile è evidentemente quello italiano, senza doversi porre problemi di diritto internazionale privato: si pensi alla morte di un cittadino italiano, residente in Italia, che lascia congiunti italiani e asset tutti allocati in Italia).

Ebbene, il pregio del Regolamento n. 650/2012 è proprio quello di superare le diverse norme di diritto internazionale privato vigenti nei Paesi UE in materia di successione mortis causa, sostituendole con nuove norme di diritto internazionale privato, finalmente uniformi per tutti i Paesi UE: non potrà più accadere, ad esempio, come è accaduto fino al 16 agosto 2015, che la legislazione italiana dichiarasse applicabile il diritto successorio francese alla successione dell’immaginario cittadino francese Bernard Corlande, e che, al contempo, la legislazione successoria francese dichiarasse applicabile il diritto successorio italiano per i beni che detto signor Corlande avesse nel nostro Paese.

In particolare, per noi italiani, con il Regolamento si ha un epocale cambiamento dello scenario che veniva delineato, nella vigenza della legge 218/1995, nel caso di una successione a causa di morte che presentasse elementi di internazionalità: fino al 17 agosto 2015, infatti, il criterio di “collegamento” utilizzato dalla legge italiana per individuare la legge applicabile a una successione internazionale era quello della  “nazionalità” del defunto; in altri termini, ritornando all’esempio con cui è stato aperto questo articolo, la legge applicabile alla successione del signor Olaf Wurstel che morisse prima del 17 agosto 2015 è quella della Germania.

Invece, se il decesso di questa persona avvenga dopo il 16 agosto 2015, il criterio di collegamento (e cioè la metodologia che la legge usa per stabilire quale sia la legge applicabile) muta radicalmente, poiché il Regolamento n. 650/2012 lo stabilisce con riferimento al nuovo concetto di “residenza abituale” del defunto: pertanto, utilizzando sempre il medesimo esempio, se gli eredi di Otto Wurstel litigassero in ordine alla devoluzione dell’eredità e la lite giungesse (come in effetti deve giungere, ai sensi del Regolamento n., 650/2012) nelle aule di giustizia italiane, il giudice italiano non applica più la legge tedesca per decidere la lite (come sarebbe avvenuto se il decesso si fosse verificato prima del 17 agosto 2015), ma dovrà applicare la legge italiana, in quanto legge vigente nel luogo in cui il defunto aveva la sua “residenza abituale”.

Il concetto di "residenza abituale"

Con l’entrata in vigore del Regolamento n. 650/2012 (e cioè con effetto per le successioni che aperte dal 17 agosto 2015), i Paesi UE riconoscono come “legge materiale” di una successione ereditaria (e cioè la legge che, ad esempio, stabilisce chi sono gli eredi legittimi in mancanza di un testamento e cosa spetta a ciascuno di essi) quella vigente nel Paese in cui il defunto aveva stabilito la sua “residenza abituale”.

Pertanto, se muore il signor Mario Rossi, cittadino italiano che risiedesse abitualmente in Inghilterra, sarà la legge inglese a regolare la sua successione; se invece muore il signor Raul Olivares, cittadino spagnolo residente abitualmente in Italia, è la legge italiana a regolare la sua successione.

Il criterio di collegamento non cambia se si tratti del decesso di un soggetto che non sia cittadino di un Paese UE o che non abbia la residenza abituale in un Paese UE; e così sarà sempre la legge italiana a regolare la successione del canadese John Smith che risieda abitualmente a Venezia o del cinese Bing Tao che risieda abitualmente a Firenze. Ma, mentre nel caso della successione di Raul Olivares in tutta l’UE, per effetto del Regolamento n. 650/2012, non si dubita che sia la legge italiana quella che regola detta successione, nel caso di John Smith e di Bing Tao non è escluso che i giudici canadesi o cinesi la pensino diversamente sul punto di quale sia la legge da applicare alla successione dei loro cittadini residenti abitualmente in Italia.

Con l’entrata in vigore del Regolamento n. 650/2012 in Italia dovremo dunque iniziare a maneggiare questo concetto di “residenza abituale” finora sconosciuto alla materia della successione a causa di morte. Il Regolamento non ne dà una specifica definizione, ma offre comunque (nel suo ventitreesimo “Considerando”) i parametri con i quali si deve giungere a stabilire dove una data persona abbia avuto la sua residenza abituale.

Si può dunque affermare che, per aversi la “residenza abituale” di un individuo in un determinato luogo, dovrebbe sussistere una stretta e stabile relazione con quel territorio, ciò che si dovrebbe realizzare con il concorso di due elementi (l’uno oggettivo, l’altro soggettivo) di pari e imprescindibile rilevanza, vale a dire:

a) la circostanza oggettiva che un dato soggetto permanga stabilmente in un determinato luogo, situazione che si rileva prendendo in considerazione la durata della permanenza, le ragioni di essa e le sue caratteristiche (con la conseguenza che il concetto di “residenza abituale” non dovrebbe concretarsi se non si tratti di una situazione tendenzialmente permanente, come accade nel caso della presenza che una persona abbia in un dato luogo per ragioni di vacanza o di cura, e ciò anche se si tratti di una situazione che si protragga per un tempo non breve);

b) la circostanza soggettiva attinente alla effettiva intenzione di una data persona di voler stabilire la propria residenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale tale persona abbia la cittadinanza.

Puntando sul criterio della “residenza abituale” si ha innegabilmente una situazione di minor certezza rispetto al previgente criterio della nazionalità, in quanto, mentre la cittadinanza è una situazione oggettiva, il concetto di “residenza abituale” costringe a un non facile (e opinabile) lavoro di ricerca del luogo in cui si trovava il centro degli interessi del defunto al tempo della sua morte; tuttavia, il concetto di “residenza abituale” meglio indubbiamente si adatta all’obiettivo di ancorare la procedura successoria al luogo nel quale il defunto ha dispiegato i suoi interessi e i suoi affetti.

Volendo “tradurre” il concetto di “residenza abituale” con espressioni familiari al gergo giuridico italiano, ben si potrebbe dire che la “residenza abituale” possa coincidere con il “domicilio” del de cuius, ove questi abbia vissuto nel luogo in cui egli abbia «stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» (articolo 43 del codice civile); altrimenti, se il de cuius lavorasse in un luogo (ad esempio, ubicato in Svizzera) che egli raggiungesse con viaggi quotidiani dal luogo di residenza suo e della sua famiglia (ubicato invece in Italia), e se nel luogo di lavoro egli non abbia esplicato alcun altro interesse diverso dalla sua attività lavorativa (essendo stati esplicati nel luogo di residenza tutti gli interessi non meramente professionali di tale soggetto), si dovrebbe concludere che, in questo caso, il concetto di “residenza abituale” di cui al Regolamento n. 650/2012, coincida con il luogo in cui egli ha la propria “residenza” ai sensi della normativa civilistica italiana (e cioè il luogo di “dimora abituale”).

Il Certificato Successorio Europeo (CSE)

Il 17 agosto 2015 è la data di inedito ingresso del Certificato Successorio Europeo (Cse) nel nostro ordinamento, nell’ambito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012, recante la riforma del diritto internazionale privato in materia di successione a causa di morte.

Il Cse è stato ideato per essere utilizzato:

a) dagli eredi e dai legatari che, in un altro Stato Ue, abbiano la necessità di far valere il fatto di vantare diritti in una successione mortis causa;

b) dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato Ue, abbiano la necessità di far valere i loro poteri come esecutori o amministratori di un’eredità.

In Italia, l’articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (in esecuzione del Regolamento 650/2012) che il Cse sia rilasciato da un notaio, su richiesta delle persone a ciò legittimate dal medesimo Regolamento 650/2012 (verso le risultanze del certificato notarile è peraltro ammesso reclamo al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio certificante).

Occorre rammentare innanzitutto che il Cse nasce per essere utilizzato quando la situazione conseguente a una successione ereditaria deve essere dimostrata in un Paese Ue diverso da quello la cui legge disciplina la vicenda successoria. Si pensi ad esempio al decesso dell’immaginario signor Giscard Riboud, cittadino francese, con residenza abituale in Italia, che fosse proprietario di un immobile in Germania: in questo caso (salvo che il de cuius, nel suo testamento, abbia optato – come è in effetti possibile – per l’applicazione della legge francese alla sua successione, in quanto legge del Paese di cui egli è cittadino), l’eredità del signor Riboud è disciplinata dalla legge italiana (trattandosi della legge vigente nel luogo di residenza abituale del de cuius); pertanto, ove occorra dimostrare in Germania (ad esempio, per darne pubblicità nei registri fondiari) a chi spetti la proprietà dell’immobile già appartenuto al signor Riboud, tale dimostrazione potrà d’ora innanzi esser data con l’utilizzo di un Cse rilasciato da un notaio italiano su istanza, ad esempio, del soggetto che il diritto successorio italiano indichi quale avente causa (in quanto erede o legatario) della proprietà immobiliare del signor Riboud sita in Germania.

Una delle questioni senz’altro più “spinose” che originano dalla nuova normativa sul Cse è, dunque, quella se esso possa utilizzarsi anche per finalità “interne” (e cioè se possa essere rilasciato da un notaio italiano con riguardo a una successione che non abbia profili di internazionalità, sia oggettivamente che soggettivamente, e che dunque esaurisca la sua portata nell’esclusivo ambito del nostro ordinamento): a differenza di quanto accade in altri sistemi giuridici (che prevedono istituti simili al Cse), nel nostro sistema manca infatti uno strumento – diverso da una sentenza che sia emanata a seguito di un contenzioso – per accertare la situazione giuridica che si verifica a seguito di una successione ereditaria; e, quindi, sarebbe indubbia l’utilità che deriverebbe (in termini di certezza del diritto e di efficienza delle procedure e dei traffici giuridici conseguenti a una successione ereditaria) dalla possibilità di utilizzare il Cse anche “Italia su Italia”.

Sul punto, va osservato che, formalmente, la normativa in commento ha in effetti come suo substrato la transnazionalità di una vicenda ereditaria e che, quindi, il presupposto del rilascio del Cse è senz’altro l’apertura di una successione con caratteristiche di internazionalità; ma che, sostanzialmente, non appare implausibile (anche in mancanza di un auspicabile intervento del legislatore sul punto) leggere la normativa sul Cse nel senso che essa in effetti non vieta il rilascio Cse anche per le successioni “interne”: e ciò non solo in quanto, nel concreto, il cittadino italiano (interessato a una successione per la quale il Cse non appaia rilasciabile) sarebbe svantaggiato rispetto al cittadino straniero che invece vi possa ricorrere, ma anche perché, più in generale, è principio oggi perfettamente acquisito quello secondo cui l’armonizzazione delle norme vigenti nell’Ue non può condurre a “discriminazioni alla rovescia” e cioè, nell’intento di armonizzare le norme di un Paese con quelle degli altri Paesi Ue, comportare discriminazioni proprio per i cittadini del Paese che opera questa armonizzazione. Lo hanno affermato a chiare lettere la Corte di Giustizia Ue nel caso Steen II, nella sentenza 16 giugno 1994 (nella causa C-132/93), la Corte Costituzionale italiana nelle sentenze n. 443/1997 e 341/2007, nonché lo stesso legislatore italiano nella legge 11/2005 (articolo 14-bis) e nella legge 234/2012 (articolo 32, comma 1, lett. i) e 53).


L'imposta di successione

L’imposta di successione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990 (anteriormente era disciplinata dal dpr 637 del 1972).

Con l’articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l’imposta di successione venne poi soppressa, ma in seguito, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che per alcuni aspetti (principalmente le aliquote e le franchigie), dal predetto d. lgs. 346/1990.

Attualmente, la tassazione inerente la trasmissione ereditaria è la seguente:

a) se eredi siano il coniuge o i parenti in linea retta del de cuius, l’aliquota è del 4 per cento sul valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (se quindi il defunto lascia il coniuge e un figlio e un’eredità del valore di 2,3 milioni di euro, si tassa con il 4 per cento il valore di euro 300mila);

b) se eredi siano fratelli e sorelle del de cuius, va applicata l’aliquota del 6 per cento al valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 100mila euro per ciascun beneficiario (e così, se il defunto lascia il coniuge e due fratelli, con attribuzione di 1,5 milioni per ciascuno, il coniuge è tassato con il 4 per cento del valore di euro 500mila mentre ciascun fratello è tassato con il 6 per cento del valore di euro 1,4 milioni);

c) se eredi siano altri parenti del defunto fino al quarto grado (ad esempio, un cugino del defunto), affini in linea retta del defunto (il genero, il suocero) oppure affini in linea collaterale del defunto fino al terzo grado (un cognato), l’aliquota da applicare al valore ereditato è del 6 per cento e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia;

d) se infine succedano al defunto soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica l’aliquota dell’8 per cento, senza franchigie. E’, quest’ultimo, il frequente caso dei conviventi non coniugati (né uniti in una unione civile): per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari in materia di imposta di successione.

Occorre precisare, infine, in tema di franchigia, che la legge ha un particolare riguardo per il successore che sia portatore di un handicap qualificato “grave”: in questo caso, infatti, a prescindere dal rapporto di parentela o affinità tra il defunto e l’erede disabile, questi comunque beneficia di una franchigia di un milione e 500mila euro.

Il valore cui applicare le predette aliquote è, di regola, il valore “corrente” dei beni che compongono l’asse ereditario. Ad esempio, il denaro liquido va considerato per il suo valore nominale e i titoli quotati in Borsa vanno considerati per il valore della loro quotazione al giorno del decesso.

Per assolvere l’obbligo di pagamento dell’imposta di successione occorre presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposito “modello 4” (e cioè la cosiddetta “dichiarazione di successione”, reperibile presso ogni ufficio locale dell’Agenzia o sul suo sito internet), predisposto appunto per segnalare al fisco l’identità del defunto e dei suoi successori nonché la composizione dell’asse ereditario.

La presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, di regola, alla data di morte del contribuente.

Competente a ricevere la dichiarazione di successione è l'ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto. Se la dichiarazione di successione viene spedita per posta (tramite raccomandata), si considera presentata nel giorno in cui è stata spedita (fa fede il timbro postale).

È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione e al pagamento, utilizzando il modello F23, dei seguenti tributi: l’imposta ipotecaria (codice tributo 649T), l’ imposta catastale (codice 737T), l’ imposta di bollo (per ogni formalità di trascrizione richiesta: codice 456T), la tassa ipotecaria (codice 778T, per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente).

L’imposta di successione viene invece liquidata dall’Ufficio e l’avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, che ha 60 giorni per pagarla.


Gli immobili in successione

Se l’eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell’imponibile su cui applicare le aliquote dell’imposta di successione. La presenza di immobili in successione fa scattare inoltre l’applicazione delle imposte ipotecaria (con l’aliquota del 2 per cento) e catastale (con l’aliquota dell’1 per cento).

Gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, che devono essere trattate al loro valore corrente), vanno peraltro considerati non secondo il loro valore di mercato, ma per il loro valore “catastale”, e cioè moltiplicando la rendita ad essi attribuita dal Catasto per i coefficienti di aggiornamento applicabili caso per caso, seguendo il complicato percorso qui di seguito descritto:

1) bisogna innanzitutto rivalutare la rendita catastale (articolo 3, commi 48 e 51, legge 662/1996) con le seguenti aliquote: 5 per cento per la rendita catastale dei fabbricati; 25 per cento per i redditi dominicali dei terreni;

2) il prodotto così ottenuto va poi moltiplicato per i seguenti coefficienti (ai sensi del d.m. 14 dicembre 1991): 75, per i terreni; 34, per i fabbricati di categoria “C/1” (i negozi) e quelli del gruppo “E”; 50, per i fabbricati di categoria “A/10” (uffici) e del gruppo “D” (opifici); 100, per tutti gli altri fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni.

Va sottolineato che, al risultato così ottenuto, non si applicano, per la determinazione dell’imponibile ai fini dell’imposta di successione (ma solo per le imposte ipotecaria e catastale), né l’aumento del 10 per cento di cui all’articolo 2, comma 63, legge 350/2003, né l’aumento di detto 10 per cento al 20 per cento per gli immobili diversi dalla “prima casa” di cui all’articolo 1-bis, comma 7, d.l. 168/2004, n. 168, in quanto si tratta di disposizioni dettate appunto «ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale»; e che, nell’infrequente caso degli immobili del gruppo catastale B, la rivalutazione effettuata con le predette regole va aumentata (sempre non ai fini dell’imposta di successione, ma solo di quelle ipotecaria e catastale) del 40 per cento (articolo 2, comma 45, d.l. 262/2006).

Nel caso che uno dei beneficiari della trasmissione ereditaria abbia i requisiti per l’acquisto della “prima casa”, il valore di questa abitazione concorre all’imponibile ai fini dell’imposta di successione ma non sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, le quali vanno applicate nella misura fissa di euro 168 per ciascuna. I requisiti in questione sono principalmente i seguenti:

a) deve trattarsi di una casa d'abitazione classificata in Catasto in una categoria diversa dalle categorie A1, A8 e A9;

b) l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'erede ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall'apertura della successione, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'erede svolge la propria attività;

c) l'erede deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile ereditato;

d) l’erede deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa" (oppure, in caso contrario, deve assumere l’impegno ad alienare detti diritti entro un anno dal giorno di apertura della successione).


Gli strumenti finanziari

Sulla trasmissione ereditaria dei Titoli di Stato sussiste una rilevante differenza di tassazione, a seconda che si tratti di trasferimenti per donazione o per successione ereditaria Infatti:

a) sotto il profilo della imposta di successione, i Titoli di Stato sono dichiarati come beni che «non concorrono a formare l’attivo ereditario» dall’articolo 12, comma 1, lett. h) e i), d. lgs. 346/1990 (e quindi al loro valore non si applica imposta di successione);

b) sotto il profilo della imposta di donazione, questi Titoli invece non sono esenti dall’applicazione della relativa imposta: infatti, mentre prima del decreto legge 323/1996, l’articolo 59, comma 1, lett. b), d. lgs. 346/1990 equiparava, sotto il profilo dell’esenzione da imposta, sia i Titoli di Stato donati che quelli oggetto di successione ereditaria, per effetto del detto dl 323/2006 l’esenzione per i Titoli donati venne soppressa.

Quanto poi alle quote di fondo comune d'investimento mobiliare che siano comprese in un’eredità, esse vanno considerate, a causa della predetta irrilevanza dei Titoli di Stato ai fini dell’imposta di successione, non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei Titoli di Stato che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista (circolare ministeriale n. 37/E del 15 febbraio 1999).

In altri termini, bisogna sottrarre dal valore della quota di fondo comune appartenente al defunto una percentuale di valore pari al "peso" percentuale rappresentato dai Titoli di Stato nel complessivo patrimonio appartenente al fondo comune. Questo calcolo non è complicato, in quanto è prassi delle società che gestiscono i fondi comuni di investimento mobiliare rilasciare agli eredi del quotista defunto una certificazione nella quale, oltre al valore delle quote del fondo appartenenti al defunto alla data della sua morte, si evidenzia il peso percentuale, a tale data, dei Titoli di Stato rispetto al patrimonio complessivo del fondo.


Imposta di successione e trasmissione delle imprese

La legge sull’imposta di successione e donazione (d. lgs. 346/1990, recante il testo unico di queste imposte) detta norme specifiche nel caso in cui oggetto di trasmissione a titolo gratuito sia un’azienda gestita da un imprenditore individuale oppure una partecipazione al capitale sociale di una società.

Quanto all’azienda condotta da un imprenditore individuale che sia oggetto di donazione o di successione ereditaria, l’articolo 15 del testo unico dispone che la base imponibile è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione o della donazione, dei beni e dei diritti che compongono l’azienda, al netto delle passività deducibili. Se tuttavia il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, è consentito che si abbia riguardo soltanto alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, e quindi escludendo l’avviamento.

Passando poi a considerare la donazione o la successione aventi a oggetto azioni o altre quote di partecipazione al capitale sociale di società, gli articolo 16 e 18 del testo unico dispongono che:

a) per i titoli quotati, la base imponibile è data dalla media dei prezzi di nell'ultimo trimestre anteriore alla donazione o alla data di apertura della successione;

b) per le azioni di società non quotate e le quote di partecipazione al capitale diverse dalle azioni, la base imponibile corrisponde, in misura proporzionale, al valore, alla data di apertura della successione o della donazione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (e, quindi, escludendo, anche in questo caso, il valore dell’avviamento); in mancanza dei predetti documenti, si deve invece ricorrere al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività deducibili (con le medesime modalità si valutano, inoltre, i crediti derivanti dalla liquidazione delle quote di società di persone, che si originano per effetto della morte del socio).

Regole particolari si applicano infine al frequente caso in cui il trasferimento, per successione o donazione, di aziende condotte da imprenditori individuali o di partecipazioni al capitale sociale di società avvenga tra coniugi o tra ascendente e discendenti (e quindi ad esempio tra padre e figlio); in questo ambito sono dunque compresi, in primis, i trasferimenti che avvengano a seguito della stipula di un patto di famiglia.

Ebbene, l’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico dispone che questi trasferimenti non sono soggetti a imposta, con la precisazione però che se si tratta di trasferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società di capitali (azionarie o non azionarie) il beneficio dell’esenzione da imposta spetta alle seguenti condizioni:

a) si tratti di partecipazioni mediante le quali sia «acquisito» o «integrato» (nel senso di “aumentato”) il controllo della società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (quest’ultima norma prevede che si abbia una situazione di “controllo” qualora un soggetto disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una data società);

b) gli aventi causa del trasferimento gratuito proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, un’apposita dichiarazione in tal senso (è poi prescritto che il mancato rispetto di quest’ultima condizione comporta la decadenza dal beneficio dell’esenzione da imposta, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria e di una sanzione amministrativa, nonché dei relativi interessi di mora).
​Copyright © 2019 Tutti i diritti riservati Studio Notarile Dott. Francesco Gasbarri
Lungotevere dei Mellini,10 - 00193 Roma | Tel: 0696036026 | Fax: 0696036027
E-mail: studiogasbarri@notariato.it | P.IVA: 07840951003 | Informativa Privacy
Torna ai contenuti