Il NOTAIO - Studio Notaio Dott. Francesco Gasbarri Roma

Notaio Francesco Gasbarri

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Il  notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi  (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà  (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e  rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè  copie parziali) (art. 1 legge not.).
L'atto redatto dal notaio è un  atto pubblico, perchè il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica  fede (perciò è un pubblico ufficiale) e come tale ha una particolare  efficacia legale: quello che il notaio attesta nell'atto notarile (es.:  che ha letto l'atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha  sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve  essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il  reato di falso.
La legge prescrive l'atto notarile per quegli atti e  contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità,  l'identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perchè li  considera di maggiore importanza:
per il loro contenuto  economico-sociale o per la loro complessità (es.: vendite, divisioni,  mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società  commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di  associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica, ecc);
per  gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona  (es.:riconoscimento di un figlio naturale); per l'interesse pubblico  alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua  precisa traduzione in linguaggio giuridico (es.: testamento, donazione).

​Le funzioni del notaio
"Tanto più notaio, tanto meno giudice".

Con  queste parole un famoso giurista (Carnelutti) ha definito la funzione  essenziale del notaio (e cioè l’attività più importante che la legge  affida al notaio).
Questo significa che quanto più il notaio fa bene  il suo lavoro - e cioè accerta ed interpreta la volontà delle parti  (cioè delle persone) che concludono un contratto e redige in modo  conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno  c’è bisogno di ricorrere al giudice (e cioè tanto minore è il rischio  che l’atto notarile sia fonte di cause). Ed è per questo che il notaio  non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge  not.) ed ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49  legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge  not.).
Si tratta di obblighi particolarmente severi la cui  inosservanza comporta, oltre alla responsabilità civile, anche la  responsabilità disciplinare del notaio (che può essere sospeso e nei  casi più gravi destituito), e può essere fonte di responsabilità penale  (per il reato di falso in atto pubblico). Il notaio è un pubblico  ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite,  permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti),  attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie,  certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art.  1 legge not.).
L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché  il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un  pubblico ufficiale). Come tale ha una particolare efficacia legale:  quello che il notaio attesta nell’atto notarile (esempio: che ha letto  l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto  una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere  considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato  di falso.
La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e  contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità,  l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li  considera di maggiore importanza:- per il loro contenuto  economico-sociale o per la loro complessità (esempio: vendite,  divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di  società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di  associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica ecc.);- per  gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona  (esempio: riconoscimento di un figlio naturale);- per l’interesse  pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla  sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (esempio: testamento,  donazione).
tratto da www.notariato.it
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