Tutela del Patrimonio - Studio Notaio Dott. Francesco Gasbarri Roma

Notaio Francesco Gasbarri

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Notaio e ... Tutela del Patrimonio
L'attività di wealth advisory (tutela patrimoniale) che il notaio può svolgrere è l’insieme di attività di consulenza di tipo finanziario, fiscale, legale e societario per aiutare i privati e le aziende a raggiungere i propri obiettivi patrimoniali nel modo più veloce ed efficiente.
Amministrazione fiduciaria
L’amministrazione fiduciaria si instaura con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (la società fiduciaria), con l’obbligo di quest’ultima di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Con l’amministrazione fiduciaria, la società fiduciaria ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre la società fiduciaria agisce in base alle direttive impartite dal primo.

L’amministrazione fiduciaria implica dunque l’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari affidata ad un soggetto diverso dal proprietario, ovvero alla società fiduciaria. Bisogna però distinguere tra amministrazione fiduciaria di valori mobiliari e gestione degli stessi. Nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari alla società fiduciaria affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza. Nel caso di gestione, invece, la società fiduciaria ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari, e dunque si tratta di un’attività ben diversa da quella di amministrazione orientata alla produzione di un reddito utile nell’interesse del fiduciante.

A sua volta, l’amministrazione fiduciaria, può distinguersi in statica e dinamica. Nel primo caso, la società fiduciaria ha il dovere di garantire la custodia, l’esercizio dei diritti inerenti ai beni e la riservatezza nei confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere di indagine. Ciò significa che, in base all’amministrazione fiduciaria, la società fiduciaria deve eseguire in modo diligente l’incarico relativo all’operazione commissionata ed essere custode professionale per tutto il periodo di mantenimento del bene di cui è intestatario. Nel caso di amministrazione fiduciaria dinamica, invece, la società fiduciaria si impegna ad effettuare investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente.

Con l’amministrazione fiduciaria, la società fiduciaria diviene intestataria dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi. Il nostro Codice Civile non disciplina la figura del negozio fiduciario che comporta la conseguente amministrazione fiduciaria. Tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell’autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Assemblea societaria
Le partecipazioni assembleari sono uno degli aspetti di attuazione dell’oggetto societario, secondo le modalità convenute nel contratto costitutivo. Adempimento essenziale per regolari partecipazioni assembleari è la convocazione dell’assemblea. Tale formalità è normalmente rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’organo amministrativo; tuttavia, in alcun casi, è possibile riscontrare un vero e proprio obbligo legale di convocazione dell’organo assembleare da parte degli amministratori. In alcune ipotesi particolari, l’obbligo di convocare l’assemblea spetta al collegio sindacale. In ogni caso, l’assemblea viene convocata nella sede della società, mediante un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Gli avvisi, i c.d. ordini del giorno, devono contenere il giorno fissato per le partecipazioni assembleari, nonché l’ora, il luogo fissato e l’elenco delle materie da trattare. La stessa competenza delle partecipazioni assembleari è fissata in modo rigoroso nell’ordine del giorno. Ciò significa che non potrà deliberare su argomenti non previsti. In via eccezionale, indipendentemente dal contenuto dell’ordine del giorno, l’assemblea può sempre deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci in sede di discussione di bilancio, la cosiddetta integrazione legale dell’o.d.g..

Pur in mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale (c.d. assemblea totalitaria).

A seconda delle materie discusse durante le partecipazioni assembleari, l’assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.
Durante le partecipazioni assembleari ordinarie si discute di: approvazione di bilancio; nomina degli amministratori e dei sindaci, compreso il presidente del collegio sindacale; determinazione del loro compenso se non previsto nell’atto costitutivo; deliberazioni relative agli altri oggetti attinenti alla gestione della società, riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Tale assemblea ha quindi una competenza generica e deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

In sede di partecipazioni assembleari straordinarie, l’assemblea ha invece una competenza speciale, limitata alle materie tassativamente indicate dal codice civile o dalle leggi speciali. In particolare, durante le partecipazioni assembleari straordinarie si delibera su: modificazioni dell’atto costitutivo; emissione di obbligazioni; nomina, poteri e revoca dei liquidatori; non emissione dei titoli azionari; proposta di concordato e di ammissione alla procedura di amministrazione controllata. In ogni caso, l’assemblea costituisce sempre il medesimo organo, purché la società abbia emesso esclusivamente azioni ordinarie. Nell’ipotesi di coesistenza di diverse categorie di titoli azionari, all’assemblea generale si affiancano singole assemblee speciali di categoria.
Beneficiario del trust
Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato per la protezione degli incapaci, per la successione nell’asse ereditario e per la costituzione di fondazioni ed istituti di pubblica utilità.

Il settlor, al momento della costituzione del trust, può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiary. Settlor, trustee e beneficiary sono dunque i protagonisti di un rapporto fiduciario nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale e proprietà sostanziale. Il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. Di conseguenza, i terzi creditori del trustee non possono rivalersi sui beni oggetto del trust, a differenza dei creditori del beneficiary.

Il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiary. Tale potere-dovere subisce due limiti inderogabili: la volontà del settlor così come emerge dall’atto costitutivo e le norme di legge. A questi limiti si aggiungono anche un canone comportamentale del “prudent man”, un generico dovere di lealtà e fedeltà e un obbligo in capo al trustee di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiary e in generale gli obblighi derivanti dal trust. Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione, rectius, segregazione, ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del settlor per passare in piena proprietà al trustee.

L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. Un trust istituito in Italia è definito “Trust interno” e i soggetti sono sempre il settlor, il trustee e il beneficiary. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il settlor sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta. Qualora la legge straniera dovesse produrre effetti contrastanti con norme interne inderogabili, si applicherà la legge italiana.
Consulenza finanziaria
Con una corretta consulenza finanziaria è possibile scegliere la gestione personalizzata che si desidera, ovvero un portafoglio altamente personalizzato e coerente con le proprie aspettative di rendimento. Le società di gestione risparmio (Sgr) e consulenza finanziaria si occupano sia di gestioni personalizzate di portafoglio che di gestione collettiva di portafoglio. Queste sono state introdotte dal D. Lgs. 58 del 1998 e rappresentano una nuova figura di gestore ed intermediario finanziario. Oltre alle Sgr, l’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico può essere svolto dalle S.I.M., dalle imprese di investimento comunitarie e dalle imprese di investimento extracomunitarie.

Una consulenza finanziaria professionale è fondamentale nella scelta del proprio portafoglio. Le gestioni personalizzate di portafoglio si sostanziano in un investimento personalizzato a gestione fiduciaria in base al quale il capitale del soggetto investitore non confluisce in un fondo comune, ma è gestito separatamente rispetto al capitale di alteri investitori. Le gestioni personalizzate hanno il valore aggiunto della consulenza finanziaria e sono concepite in modo che le istruzioni del cliente siano strettamente vincolanti e non possano essere contratte per suo conto obbligazioni che lo impegnino oltre il patrimonio investito. La gestione collettiva di portafoglio comporta, invece, la confluenza di tutti i capitali degli investitori in un unico fondo (si parla infatti di gestione accentrata): le opportunità di investimento sono scelte dal gestore nel rispetto delle regole generali di comportamento dettate da CONSOB e dalla Banca d’Italia.

Costituiscono forme di gestione collettiva i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

L’impresa che si occupa delle gestioni personalizzate, oltre a fornire una consulenza finanziaria, ha diversi obblighi tra i quali: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità del mercato; investire al meglio il patrimonio del cliente, razionalizzazione le scelte delle gestioni personalizzate ed operando al fine di contenere i costi a carico dell’investitore, in modo da ottimizzare il risultato di gestione anche in relazione al livello di rischio prescelto dal risparmiatore; attenersi ed eseguire le istruzioni specifiche impartite dal cliente proprietario dei titoli affidati in gestione e fornire una consulenza finanziaria professionale.

Una corretta consulenza finanziaria vi aiuterà anche a capire meglio le numerose leggi e in particolare il Testo Unico n. 58 del 1998, che ha previsto un’unica disciplina per le gestioni personalizzate e per quelle collettive, salvo le differenze imposte dalle singole tipologie di gestione, assoggettando gli intermediari abilitati alle stesse regole.

Per quanto riguarda il contratto delle gestioni personalizzate di patrimoni mobiliari, l’elemento che lo caratterizza è la finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante una corretta e lungimirante consulenza finanziaria e il compimento di una serie di atti unitariamente rivolti al conseguimento di un risultato utile dell’attività di investimento e disinvestimento in valori mobiliari.
Consulenza fiscale
Una consulenza fiscale professionale e competente è fondamentale per una corretta gestione della propria azienda o società. La consulenza fiscale è importante fin dall’inizio di un’attività, come, ad esempio, durante la costituzione della società, che è la forma di esercizio collettivo dell’impresa, e nella scelta della forma giuridica che si desidera dare in base alle proprie esigenze. La società può essere di persone o di capitali. Le società di persone si distinguono a loro volta in società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Le società di capitali si distinguono in società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa a responsabilità limitata, di mutua assicurazione.

La consulenza fiscale è determinante quando si tratta di tenuta scritture contabili, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni di successione, dichiarazioni Iva, dichiarazioni sostituti d'imposta, dichiarazioni ICI, ricezione ed invio telematico dichiarazioni redditi e Iva. Ancora, una consulenza fiscale è molto importante come affiancamento nelle operazioni di riorganizzazione societaria, pianificazione fiscale, merger acquisition, successione generazionale delle aziende, oltre alla consulenza continuativa. In particolare, la successione generazionale è una fase problematica e delicata che si presenta sia nelle imprese medio-grandi che in quelle più piccole, principalmente in quelle a conduzione familiare. Per facilitarlo è necessario ricorrere a strumenti giuridici efficaci e sicuri.

Una società fiduciaria può fornire la consulenza fiscale di cui si ha bisogno. Oltre alla consulenza fiscale, una società fiduciaria si occupa ovviamente dell’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari affidatagli dal cliente. Bisogna però distinguere tra amministrazione fiduciaria di valori mobiliari e gestione degli stessi. Nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari alla società fiduciaria affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza. Nel caso di gestione, invece, la società fiduciaria ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari, e dunque si tratta di un’attività ben diversa da quella di amministrazione orientata alla produzione di un reddito utile nell’interesse del fiduciante.

Una consulenza fiscale ad hoc è l’ideale per tutte le società, ditte individuali e professionisti, soprattutto per la pianificazione fiscale. In questo caso, la consulenza fiscale si concentrerà su temi come: l’apertura della partita IVA e le varie possibilità di agevolazioni; la scelta del regime di trasparenza nella gestione e titolarità di una società a responsabilità limitata; la rivalutazione dei beni di impresa, con relativa informazione circa i requisiti necessari e i costi di ammortamento.
Consulenza successoria
La consulenza sulla successione generazionale è un’attività molto importante poiché riguarda una fase delicata che si presenta sia nelle imprese medio-grandi che in quelle più piccole, principalmente in quelle a conduzione familiare. La consulenza sulla successione generazionale è basilare poi nell’uso di strumenti giuridici efficaci e sicuri che si applicano all’interno dello stesso rapporto di amministrazione fiduciaria. L’imprenditore uscente cede la proprietà dell’azienda ai futuri eredi con un atto di donazione, ma ne mantiene il controllo effettivo. Gli eredi (mandanti), pur proprietari dei beni conferiti, stipulano un contratto di mandato irrevocabile con il genitore (mandatario), il quale ha a sua volta il potere di dare istruzioni alla società fiduciaria in merito all’amministrazione dei beni stessi.

La consulenza sulla successione generazionale può risultare determinante nell’affrontare problemi ed incomprensioni, per una diversità di pensiero o una diffidenza nei confronti delle capacità degli eredi. Per questo è importante che intervenga una figura terza che possa fare da intermediario tra le parti e rendere meno traumatico, attraverso una corretta consulenza, la successione generazionale. Con una attenta analisi delle potenzialità imprenditoriali e manageriali dell’erede e il giusto sviluppo delle stesse, è possibile create una nuova figura di riferimento per l’azienda di famiglia. Nel frattempo, il mandato irrevocabile può essere un valido strumento per il genitore per mantenere il controllo dei beni attraverso l’amministrazione fiduciaria.

Una professionale consulenza sulla successione generazionale serve ad evitare conseguenze negative se non addirittura letali per l’azienda. Decidere di passare il testimone dell’impresa di famiglia al proprio figlio e scoprire poi che non ha la stessa stoffa del padre, è solo una delle ipotesi peggiori che la consulenza sulla successione generazionale può dover supportare. È importante quindi analizzare la situazione, individuare i punti forti e quelli deboli sia dell’azienda che del management, e indirizzare padre e figlio verso soluzioni che rassicurino il primo e preparino professionalmente il secondo. Il padre deve essere pronto a cedere il timone, il figlio a crescere accanto al padre fino alla completa maturità manageriale e imprenditoriale.

La consulenza sulla successione generazionale serve dunque a raggiungere importanti risultati sulla base di una serie di fattori. La predisposizione del padre a passare il suo bagaglio di esperienza ai figli senza sentimenti di egoismo nei confronti dell’azienda che ha creato; la preparazione e l’impegno del figlio, che accetta la consulenza sulla successione generazionale, a proseguire sulle orme del padre ma sviluppando le proprie idee e guardando a nuove soluzioni imprenditoriali; il sostegno di una figura terza che possa condurre una amministrazione e gestione dei beni aziendali in modo professionale e competente, in piena trasparenza nei confronti dei clienti e nel massimo della riservatezza.
Costituire una società
La consulenza sulla successione generazionale è un’attività molto importante poiché riguarda una fase delicata che si presenta sia nelle imprese medio-grandi che in quelle più piccole, principalmente in quelle a conduzione familiare. La consulenza sulla successione generazionale è basilare poi nell’uso di strumenti giuridici efficaci e sicuri che si applicano all’interno dello stesso rapporto di amministrazione fiduciaria. L’imprenditore uscente cede la proprietà dell’azienda ai futuri eredi con un atto di donazione, ma ne mantiene il controllo effettivo. Gli eredi (mandanti), pur proprietari dei beni conferiti, stipulano un contratto di mandato irrevocabile con il genitore (mandatario), il quale ha a sua volta il potere di dare istruzioni alla società fiduciaria in merito all’amministrazione dei beni stessi.

La consulenza sulla successione generazionale può risultare determinante nell’affrontare problemi ed incomprensioni, per una diversità di pensiero o una diffidenza nei confronti delle capacità degli eredi. Per questo è importante che intervenga una figura terza che possa fare da intermediario tra le parti e rendere meno traumatico, attraverso una corretta consulenza, la successione generazionale. Con una attenta analisi delle potenzialità imprenditoriali e manageriali dell’erede e il giusto sviluppo delle stesse, è possibile create una nuova figura di riferimento per l’azienda di famiglia. Nel frattempo, il mandato irrevocabile può essere un valido strumento per il genitore per mantenere il controllo dei beni attraverso l’amministrazione fiduciaria.

Una professionale consulenza sulla successione generazionale serve ad evitare conseguenze negative se non addirittura letali per l’azienda. Decidere di passare il testimone dell’impresa di famiglia al proprio figlio e scoprire poi che non ha la stessa stoffa del padre, è solo una delle ipotesi peggiori che la consulenza sulla successione generazionale può dover supportare. È importante quindi analizzare la situazione, individuare i punti forti e quelli deboli sia dell’azienda che del management, e indirizzare padre e figlio verso soluzioni che rassicurino il primo e preparino professionalmente il secondo. Il padre deve essere pronto a cedere il timone, il figlio a crescere accanto al padre fino alla completa maturità manageriale e imprenditoriale.

La consulenza sulla successione generazionale serve dunque a raggiungere importanti risultati sulla base di una serie di fattori. La predisposizione del padre a passare il suo bagaglio di esperienza ai figli senza sentimenti di egoismo nei confronti dell’azienda che ha creato; la preparazione e l’impegno del figlio, che accetta la consulenza sulla successione generazionale, a proseguire sulle orme del padre ma sviluppando le proprie idee e guardando a nuove soluzioni imprenditoriali; il sostegno di una figura terza che possa condurre una amministrazione e gestione dei beni aziendali in modo professionale e competente, in piena trasparenza nei confronti dei clienti e nel massimo della riservatezza.
Disponente nel trust
Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato per la protezione degli incapaci, per la successione nell’asse ereditario e per la costituzione di fondazioni ed istituti di pubblica utilità.

Il settlor, al momento della costituzione del trust, può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiary. Settlor, trustee e beneficiary sono dunque i protagonisti di un rapporto fiduciario nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale e proprietà sostanziale. Il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. Di conseguenza, i terzi creditori del trustee non possono rivalersi sui beni oggetto del trust, a differenza dei creditori del beneficiary.

Il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiary. Tale potere-dovere subisce due limiti inderogabili: la volontà del settlor così come emerge dall’atto costitutivo e le norme di legge. A questi limiti si aggiungono anche un canone comportamentale del “prudent man”, un generico dovere di lealtà e fedeltà e un obbligo in capo al trustee di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiary e in generale gli obblighi derivanti dal trust. Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione, rectius, segregazione, ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del settlor per passare in piena proprietà al trustee.

L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. Un trust istituito in Italia è definito “Trust interno” e i soggetti sono sempre il settlor, il trustee e il beneficiary. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il settlor sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta. Qualora la legge straniera dovesse produrre effetti contrastanti con norme interne inderogabili, si applicherà la legge italiana.
Donazione
L’atto di donazione è un contratto che rientra tra gli atti di liberalità, in base al quale una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (ex art. 769 c.c.). L’atto di donazione richiede, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico, questo perché la volontà di donare è talmente insolita che richiede, quale garanzia della sua effettività e spontaneità, un atto ricevuto dal notaio. La proposta del donante e l’accettazione del donatario possono risultare da un medesimo atto di donazione pubblico o da atti pubblici separati e, in questo secondo caso, il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il donatario notifica al donante la propria accettazione.

L’atto di donazione è un contratto consensuale: esso si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti. L’atto di donazione provoca due effetti: un effetto reale, che consiste nel trasferimento o la costituzione del diritto, e un effetto obbligatorio, che consiste nella consegna della cosa donata, che è cosa già di proprietà del donatario per effetto reale del contratto. Una donazione con effetti solo obbligatori è, invece, quella con la quale il donante assume verso il donatario una obbligazione. Si tratta di obbligazioni di dare: le obbligazioni di fare possono essere assunte a titolo gratuito senza che ciò implichi una donazione, come nel caso del deposito gratuito o del mandato gratuito.

L’atto di donazione può essere solo un atto di liberalità che consista in un dare o nell’assunzione di una obbligazione di dare. L’atto di donazione si caratterizza dunque per lo “spirito di liberalità”, che è nella causa della donazione. Per identificare il concetto di liberalità concorrono due elementi: l’assenza di costrizione permette di distinguere l’atto di liberalità dall’adempimento delle obbligazioni naturali e dalle cosiddette liberalità d’uso; la natura non patrimoniale dell’interesse del disponente consente di separare l’atto di liberalità dall’atto gratuito privo di causa di liberalità.

L’atto di donazione che abbia ad oggetto somme di denaro o altre cose mobili di modico valore è valido anche in mancanza dell’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna. Il modico valore della cosa donata si valuta in rapporto alle condizioni economiche del donante. L’atto di donazione può essere revocato dal donante in due casi: per sopravvenienza di figli o altri discendenti e per ingratitudine del donatario. Infine, non è ammesso l’atto di donazione su beni futuri e il mandato a donare è valido entro limiti molto ristretti.
Eredità
Gli eredi in una successione sono quei soggetti che, chiamati a succedere per legge o per testamento, accettano l’eredità, subentrando in toto o pro quota nei rapporti giuridici attivi e passivi trasmissibili, facenti capo al de cuius. Dunque, per gli eredi, la successione implica il subentro nella situazione possessoria del defunto con gli stessi caratteri che tale situazione aveva nei suoi confronti. La successione può essere a titolo universale o a titolo particolare. Il nostro ordinamento riconosce solo la successione a titolo universale mortis causa che ha lo scopo di assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo al defunto e può essere legittima o testamentaria.

La conseguenza principale per gli eredi della successione a titolo universale è la confusione del loro patrimonio con quello del defunto. Ciò significa che essi risponderanno dei debiti ereditati anche con i propri beni, a meno che non scelgano la formula del beneficio di inventario. In tal caso gli eredi della successione non sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni ricevuti. La successione a titolo universale costituisce un fenomeno necessario, poiché l’ordinamento stabilisce che alla morte di ogni individuo debba sempre subentrare un erede.

Per la successione universale è necessario un atto di accettazione da parte degli eredi. La successione universale che non la prevede è solo quella automatica a favore dello Stato, che si verifica in mancanza di eredi. La successione è regolata della legge nazionale del de cuius, a meno che questi non scelga, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, di sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in suddetto Stato.

Se il de cuius non ha disposto dei suoi beni con testamento a favore degli eredi, la successione si definisce legittima. In presenza di un testamento si parla di successione testamentaria. Con il testamento il de cuius istituisce gli eredi. La successione è dunque regolata in un atto che può essere olografo, pubblico, segreto o speciale. Il testamento può avere un contenuto tipico o atipico. Si ha un contenuto tipico quando questo abbia carattere patrimoniale, nel quale il de cuius indichi uno o più eredi e attribuisca uno o più legati.

Si ha un contenuto atipico quando il testamento contenga anche disposizioni di carattere non patrimoniali, come ad esempio la designazione di un tutore, il riconoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell’indegno, la nomina dell’esecutore testamentario.
Escrow account
L’escrow account è un contratto tra due soggetti in base al quale le parti contraenti affidano ad un terzo soggetto il mandato per regolare la compravendita di beni mobili e immobili, ma anche di partecipazioni societarie o rami aziendali. A seguito della stipulazione del contratto di escrow account, le parti depositano presso il terzo il bene o il documento oggetto della transazione e il suo controvalore in denaro. Il bene o la somma depositata viene amministrata per conto del depositante fino al momento in cui, al verificarsi di una determinata condizione, sarà consegnata al compratore.

Il terzo agisce dunque come escrow agent tra le due parti contraenti. I vantaggi di stipulare un escrow account sono molteplici. Prima di tutto, si sottraggono le somme confluite nel deposito alla disponibilità del depositante e nello stesso tempo queste divengono opponibili ai creditori, anche in caso di fallimento dello stesso. La costituzione di un escrow account può fungere da garanzia anche per l’esportatore primario e le banche assicuratrici ed è positivamente considerata anche dalle agenzie di assicurazione del credito all’esportazione ai fini del rilascio di eventuali coperture assicurative. Nel diritto anglosassone questo rapporto viene attuato attraverso il trust.

Nel nostro ordinamento esistono fattispecie simili all’escrow account, come il contratto a favore di terzi e la norma che disciplina l’interesse di un terzo nel deposito. Ma questi istituti giuridici non danno le stesse garanzie di un escrow account. Solo con un tale “impegno scritto a garanzia depositato presso terzi”, le somme e i beni depositati sono garantiti da eventuali aggressioni di terzi. Infatti, in base alle norme dell’ordinamento italiano il terzo depositario, al momento del deposito, diverrebbe proprietario dei beni o delle somme depositate con la conseguente possibilità per i creditori dello stesso di agire su di essi.

Solo con un escrow account le parti risultano completamente tutelate, in quanto i beni o la somma di denaro sono costituiti in trust e il trustee (depositario) deve gestirli secondo le direttive indicate nell’atto costitutivo. L’escrow agent, quindi, al verificarsi delle condizioni previste dal contratto libererà le somme detenute e contestualmente consegnerà al compratore il bene.
Fiduciante e fiduciario
L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario), con l’obbligo di quest’ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.

L’intestazione fiduciaria implica dunque l’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario. Nelle varie ipotesi di intestazione fiduciaria, bisogna però distinguere tra amministrazione di valori mobiliari e gestione degli stessi. Nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari al fiduciario affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza. Nel caso di gestione, invece, il fiduciario ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari, e dunque si tratta di un’attività ben diversa da quella di amministrazione orientata alla produzione di un reddito utile nell’interesse del fiduciante.

A sua volta, l’amministrazione sottotesa all’intestazione fiduciaria, può distinguersi in statica e dinamica. Nel primo caso, il fiduciante ha lo scopo primario che gli siano garantiti la custodia, l’esercizio dei diritti inerenti ai beni e la riservatezza nei confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere di indagine. Ciò significa che, in base all’intestazione fiduciaria, il fiduciario deve eseguire in modo diligente l’incarico relativo all’operazione commissionata ed essere custode professionale per tutto il periodo di mantenimento del bene di cui è intestatario. Nel caso di amministrazione dinamica, invece, il fiduciario si impegna ad effettuare investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente.

Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi. Il nostro Codice Civile non disciplina la figura del negozio fiduciario che comporta la conseguente intestazione fiduciaria. Tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell’autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. In particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un “patto” avente natura obbligatoria che limita gli effetti di questo.
Finanza straordinaria
Assistenza e consulenza di finanza straordinaria sono fondamentali al giorno d’oggi per gestire in maniera ottimale la propria impresa e raggiungere gli obiettivi di medio-lungo periodo prefissati. Le aziende che abbiano dei concreti programmi di sviluppo, possono usufruire di una consulenza di finanza straordinaria per affrontare diverse problematiche, intraprendere operazioni finanziarie e molto altro ancora. Tra le numerose attività di finanza straordinaria, è possibile annoverare la valutazione d’azienda, così come la cessione, fusione o trasformazione della stessa. Ma anche operazioni sul capitale, come aumento o riduzione, e operazioni più moderne e all’avanguardia come la joint venture, il leverage buy out e la private equity.

Una consulenza professionale di finanza straordinaria è molto utile, ad esempio, in caso di fusione tra società. La fusione rappresenta una modalità di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato.

Dati i tanti interessi in gioco è assolutamente necessario l’affiancamento di un consulente di finanza straordinaria. La fusione può attuarsi secondo due forme: mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre, la c.d. fusione per incorporazione. Il procedimento di fusione si articola in tre fasi: la redazione del progetto di fusione, la delibera e l’atto di fusione.

Per quanto riguarda le attività di finanza straordinaria sul capitale, l’aumento di capitale può essere realizzato secondo due diverse modalità. Questa attività di finanza straordinaria può essere attuato mediante il conferimento di nuove attività da parte dei vecchi azionisti o di terzi o mediante il trasferimento in conto capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio (oppure mediante l’imputazione a capitale dei saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario).

Tra le operazioni più moderne di finanza straordinaria si può annoverare il leverage buy out. Si tratta di uno strumento di finanza straordinaria finalizzato all’acquisto di una quota del pacchetto azionario di un’azienda, finanziato dal ricorso al credito bancario garantito dal patrimonio della società. L’acquirente può essere esterno ma più spesso fa parte della direzione della società-bersaglio e offre in garanzia le attività dell’azienda. L’acquirente, di regola, realizza una operazione di leverage buy out costituendo, dapprima, una società per azioni con modesto capitale sociale e quindi avanzando ad una banca la richiesta di finanziamento al fine dell’acquisto di azioni della società-bersaglio. Conseguito il controllo di quest’ultima, viene deliberata la fusione per incorporazione fra le due società e, con gli utili futuri della società-bersaglio, viene rimborsato il prestito ottenuto dalla banca.
Finanziamento soci
Nelle Società per Azioni il conferimento o finanziamento del socio deve essere effettuato in denaro. Qualora l’atto costitutivo lo consenta è altresì ammesso un finanziamento del socio avente ad oggetto beni materiali o immateriali valutabili in denaro o crediti.

Non possono formare oggetto di conferimento (se non in maniera accessoria) le prestazioni di opera o di servizi. Di conseguenza non sono ammissibili i soci d’opera. Nelle società di capitali lo status di socio e la titolarità della partecipazione sociale sono strettamente connessi all’obbligo di eseguire il conferimento promesso.

Per quanto riguarda in particolare il finanziamento del socio effettuato in denaro, questi ha l’obbligo di versare i 3/10 del suo valore presso un istituto di credito in sede di costituzione dell’ente.

A completamento del finanziamento, il socio deve conferire la restante parte della somma promessa su richiesta degli amministratori che possono esigerla, una volta sorta la società, in qualsiasi momento. Qualora l’azionista sia inadempiente, la società, dopo avergli precluso l’esercizio del diritto di voto, può procedere alla vendita delle sue azioni, seguendo la procedura prevista dall’articolo 2344 del codice civile. Laddove la vendita coattiva non abbia luogo per mancanza di acquirenti, l’organo amministrativo può dichiarare decaduto il socio, trattenendo i decimi già versati e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni, anche prima dell’integrale esecuzione del finanziamento del socio (in denaro), possono comunque essere trasferiti a terzi. In questo caso, il titolo azionario deve essere necessariamente nominativo e deve indicare l’ammontare del finanziamento del socio ancora dovuto. Il trasferimento del titolo, in ogni caso, non libera il socio originario dall’obbligo di eseguire il conferimento. Tuttavia il relativo obbligo viene a gravare, contemporaneamente, anche sull’acquirente. Secondo la dottrina maggioritaria, il cedente, a seguito dell’alienazione, diverrebbe una specie di garante del cessionario – possessore del titolo.

Si viene a creare dunque una sorta di corresponsabilità di eseguire il finanziamento tra socio cedente e possessore del titolo. Pertanto, la richiesta da parte della società deve essere rivolta prima di tutto nei confronti dell’acquirente. Qualora quest’ultimo sia insolvente, i versamenti residui del finanziamento spetta al socio originario. La responsabilità del cedente, in ogni caso, oltre ad avere carattere sussidiario, è anche limitata nel tempo. Infatti, il codice civile, all’articolo 2356, prevede che l’obbligazione del socio cedente si estingue con il decorso di tre anni dal momento del trasferimento dei titoli azionari.
Gestioni personalizzate
Le gestioni personalizzate sono servizi rivolti a chi desidera un portafoglio altamente personalizzato e coerente con le sue aspettative di rendimento. Le società di gestione risparmio (Sgr) si occupano sia di gestioni personalizzate di portafoglio che di gestione collettiva di portafoglio. Queste sono state introdotte dal D. Lgs. 58 del 1998 e rappresentano una nuova figura di gestore ed intermediario finanziario. Oltre alle Sgr, l’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico può essere svolto dalle S.I.M., dalle imprese di investimento comunitarie e dalle imprese di investimento extracomunitarie.

Le gestioni personalizzate di portafoglio si sostanziano in un investimento personalizzato a gestione fiduciaria in base al quale il capitale del soggetto investitore non confluisce in un fondo comune, ma è gestito separatamente rispetto al capitale di alteri investitori. Le gestioni personalizzate sono concepite in modo che le istruzioni del cliente siano strettamente vincolanti e non possano essere contratte per suo conto obbligazioni che lo impegnino oltre il patrimonio investito. La gestione collettiva di portafoglio comporta, invece, la confluenza di tutti i capitali degli investitori in un unico fondo (si parla infatti di gestione accentrata): le opportunità di investimento sono scelte dal gestore nel rispetto delle regole generali di comportamento dettate da CONSOB e dalla Banca d’Italia.

Costituiscono forme di gestione collettiva i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Il Testo Unico n. 58 del 1998 ha previsto un’unica disciplina per le gestioni personalizzate e per quelle collettive, salvo le differenze imposte dalle singole tipologie di gestione, assoggettando gli intermediari abilitati alle stesse regole. Per quanto riguarda il contratto delle gestioni personalizzate di patrimoni mobiliari, l’elemento che lo caratterizza è la finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unitariamente rivolti al conseguimento di un risultato utile dell’attività di investimento e disinvestimento in valori mobiliari.

L’impresa che si occupa delle gestioni personalizzate ha diversi obblighi tra i quali: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità del mercato; investire al meglio il patrimonio del cliente, razionalizzazione le scelte delle gestioni personalizzate ed operando al fine di contenere i costi a carico dell’investitore, in modo da ottimizzare il risultato di gestione anche in relazione al livello di rischio prescelto dal risparmiatore; attenersi ed eseguire le istruzioni specifiche impartite dal cliente proprietario dei titoli affidati in gestione.
Interposizione fiduciaria
Si ha interposizione fiduciaria quando un soggetto appare o è titolare di una situazione giuridica, mentre in realtà tale situazione è in titolarità di un altro soggetto o a questi è, in ultimo, destinata.

L’interposizione fiduciaria può essere di tipo dinamico o di tipo statico. L’interposizione fiduciaria dinamica si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l’uno di carattere esterno, effettivamente voluto, comportante il trasferimento di un diritto o il sorgere di una situazione giuridica in capo ad un soggetto (fiduciario), l’altro di carattere interno ed obbligatorio, comportante l’obbligo del fiduciario di ritrasferire alla controparte o ad un terzo la cosa o il diritto attribuitogli. L’interposizione fiduciaria statica si realizza quando, preesistendo una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto, questi, in forza di apposita pattuizione, si impegna a modificarla a richiesta e nel senso voluto dall’altro contraente (fiduciante).

In altri termini l’interposizione fiduciaria dinamica richiede per la realizzazione del programma fiduciario il preventivo trasferimento del bene al fiduciario, tramite il negozio fiduciario, affinché sorga la situazione giuridica designata dalle parti. L’interposizione fiduciaria statica, al contrario, non richiede l’atto traslativo con cui il fiduciante trasmette al fiduciario la proprietà del bene, in quanto in questa ipotesi le parti non hanno bisogno di creare una apposita situazione giuridica, ma incidono su quella già esistente.

Caratteristica peculiare dell’interposizione fiduciaria è l’eccedenza della forma giuridica prescelta rispetto allo scopo perseguito. Ad esempio si utilizza l’interposizione fiduciaria per compiere un atto di alienazione, ma in realtà si vuole far godere ad altri un beneficio (fiducia cum amico), o prestare una garanzia reale (fiducia cum creditore). Il codice civile non disciplina la figura del negozio fiduciario, tuttavia si ritiene ammissibile in base al generale principio dell’autonomia negoziale, che consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (ex articolo 1322 c.c., secondo comma).

Può sussistere anche una forma di interposizione fiduciaria c.d. testamentaria. Tale fattispecie si realizza quando il testatore trasmette i beni ad una persona nella quale ripone la sua fiducia con l’intesa (stabilita fuori dal testamento) che quest’ultima, in forza dell’interposizione fiduciaria trasmetterà i beni stessi ad altro soggetto, che il testatore può avere già indicato o la cui scelta può aver affidato all’apparente beneficiato. Si parla anche di mandato post mortem che si distingue nelle diverse fattispecie di mandato post mortem in senso stretto, mandato post mortem exequendum e mandato mortis causa.
Intestazione fiduciaria
L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario), con l’obbligo di quest’ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.

L’intestazione fiduciaria implica dunque l’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario. Nelle varie ipotesi di intestazione fiduciaria, bisogna però distinguere tra amministrazione di valori mobiliari e gestione degli stessi. Nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari al fiduciario affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza. Nel caso di gestione, invece, il fiduciario ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari, e dunque si tratta di un’attività ben diversa da quella di amministrazione orientata alla produzione di un reddito utile nell’interesse del fiduciante.

A sua volta, l’amministrazione sottotesa all’intestazione fiduciaria, può distinguersi in statica e dinamica. Nel primo caso, il fiduciante ha lo scopo primario che gli siano garantiti la custodia, l’esercizio dei diritti inerenti ai beni e la riservatezza nei confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere di indagine. Ciò significa che, in base all’intestazione fiduciaria, il fiduciario deve eseguire in modo diligente l’incarico relativo all’operazione commissionata ed essere custode professionale per tutto il periodo di mantenimento del bene di cui è intestatario. Nel caso di amministrazione dinamica, invece, il fiduciario si impegna ad effettuare investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente.

Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi. Il nostro Codice Civile non disciplina la figura del negozio fiduciario che comporta la conseguente intestazione fiduciaria. Tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell’autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. In particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un “patto” avente natura obbligatoria che limita gli effetti di questo.
Mandante e mandato
Il mandato è il contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (il mandante). Si tratta di un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori e di natura personale. Il mandato può essere sia titolo oneroso che gratuito ma nel silenzio delle parti, mandatario e mandante, si presume oneroso. Il mandato può distinguersi in generale, generico e speciale. Ancora, può distinguersi in base ai soggetti titolari degli interessi, al numero di mandatari e all’attribuzione o meno della rappresentanza in capo al mandatario.

In base agli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile, il mandato è generale se ha per oggetto la cura degli interessi globali del mandante e riguarda atti di ordinaria amministrazione. È generico quando è limitato ad alcune categorie ed ha per oggetto il compimento di atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Infine, il mandato è speciale se riguarda affari determinati del mandante. Per quanto riguarda la distinzione in base agli interessi curati, il mandato può essere nell’interesse esclusivo del mandante, nell’interesse del mandante e del mandatario o nell’interesse del mandante e di terzi.

Il mandato può essere di tipo collettivo, quando viene conferito da più persone ad un solo mandatario, con un unico atto e nell’interesse comune ad ogni mandante. Ancora, il mandato può essere congiuntivo, nel caso in cui venga conferito a più persone che agiscono congiuntamente. Infine, può essere disgiuntivo, cioè attribuito da un mandante a più mandatari con facoltà di non operare congiuntamente. Per quanto riguarda la questione della rappresentanza si ha una prima ipotesi detta spendita del nome, ovvero il mandato con rappresentanza, in base al quale il mandatario agisce in nome e per conto del mandante.

Più complesso è il caso del mandato senza rappresentanza. In base a questa figura contrattuale, il mandatario agisce in nome proprio ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio che compie per incarico del mandante. In questo tipo di mandato si instaura un rapporto diretto tra il mandatario e il terzo, salvo l’obbligo del primo di ritrasferire al mandante il diritto acquistato. Il mandato si estingue per scadenza del termine, compimento dell’affare, morte, interdizione o inabilitazione del mandatario o del mandante, rinunzia del mandatario, revoca nei casi consentiti da parte del mandante.
Mandato fiduciario
Si ha mandato fiduciario quando un soggetto appare o è titolare di una situazione giuridica, mentre in realtà tale situazione è in titolarità di un altro soggetto o a questi è, in ultimo, destinata. Il mandato fiduciario avviene attraverso una interposizione fiduciaria che può essere di tipo dinamico o di tipo statico. L’interposizione fiduciaria dinamica si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l’uno di carattere esterno, effettivamente voluto, comportante il trasferimento di un diritto o il sorgere di una situazione giuridica in capo ad un soggetto (fiduciario), l’altro di carattere interno ed obbligatorio, comportante l’obbligo del fiduciario di ritrasferire alla controparte o ad un terzo la cosa o il diritto attribuitogli. L’interposizione fiduciaria statica si realizza quando, preesistendo una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto, questi, in forza di apposita pattuizione, si impegna a modificarla a richiesta e nel senso voluto dall’altro contraente (fiduciante).

Nel mandato fiduciario quindi l’interposizione fiduciaria dinamica richiede per la realizzazione del programma fiduciario il preventivo trasferimento del bene al fiduciario, tramite appunto il mandato fiduciario, affinché sorga la situazione giuridica designata dalle parti.

L’interposizione fiduciaria statica, al contrario, non richiede l’atto traslativo con cui il fiduciante trasmette al fiduciario la proprietà del bene, in quanto in questa ipotesi le parti non hanno bisogno di creare una apposita situazione giuridica, ma incidono su quella già esistente.

Caratteristica peculiare del mandato fiduciario è l’eccedenza della forma giuridica prescelta rispetto allo scopo perseguito. Ad esempio si utilizza il mandato fiduciario per compiere un atto di alienazione, ma in realtà si vuole far godere ad altri un beneficio (fiducia cum amico), o prestare una garanzia reale (fiducia cum creditore). Il codice civile non disciplina la figura del negozio fiduciario, tuttavia si ritiene ammissibile in base al generale principio dell’autonomia negoziale, che consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (ex articolo 1322 c.c., secondo comma).

Può sussistere anche una forma di mandato fiduciario c.d. testamentario. Tale fattispecie si realizza quando il testatore trasmette i beni ad una persona nella quale ripone la sua fiducia con l’intesa (stabilita fuori dal testamento) che quest’ultima, in forza del mandato fiduciario trasmetterà i beni stessi ad altro soggetto, che il testatore può avere già indicato o la cui scelta può aver affidato all’apparente beneficiato. Si parla anche di mandato post mortem che si distingue nelle diverse fattispecie di mandato post mortem in senso stretto, mandato post mortem exequendum e mandato mortis causa.
Obbligazioni
La sottoscrizione di prestiti obbligazionari è disciplinata dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile. L’articolo 2410 che introduce la disciplina relativa ai titoli obbligazionari, pone un primo limite di carattere quantitativo all’emissione di obbligazioni:è vietata la sottoscrizione di prestiti obbligazionari per una somma eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato.

La finalità è quella di mantenere un minimo di equilibrio tra la massa delle obbligazioni circolanti ed il capitale disponibile. Per questo il legislatore non ha inteso fare riferimento al capitale sottoscritto ma, esclusivamente, a quello effettivamente versato.

Esistono delle eccezioni a tale limite per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari riconosciute agli enti (S.p.A. e S.a.p.a.). Quando la sottoscrizione di prestiti obbligazionari è garantita da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi; quando l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici; infine, quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ad consentire la sottoscrizione di prestiti obbligazionari (anche in assenza delle predette garanzie), con l’osservanza dei limiti delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. In ogni caso, restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

La società che offre la sottoscrizione di prestiti obbligazionari non può ridurre il capitale sociale se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate, al fine di mantenere stabile il rapporto tra il capitale e le obbligazioni circolanti per tutta la durata del prestito.

Tale limitazione non vale nell’ipotesi di riduzione deliberata in conseguenza di perdite. Per tutelare la sottoscrizione di prestiti obbligazionari anche in questo caso la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell’emissione, fino a che l’ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Con la sottoscrizione di prestiti obbligazionari si viene a creare una comunanza di interessi fra gli obbligazionisti stessi, alla quale il legislatore ha fatto corrispondere una vera e propria organizzazione che si articola in due organi: l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune. Ogni sottoscrizione di prestiti obbligazionari determina un’autonoma e distinta assemblea degli obbligazionisti la quale è soggetta (quanto al funzionamento) alle disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci.
Partecipazioni societarie
Le partecipazioni societarie possono essere assunte, oltre che da una persona fisica, anche da una persona giuridica tanto di diritto privato che di diritto pubblico. In tema di partecipazioni societarie è da citare prima di tutto l’art. 2361 c.c., in base al quale “L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è consentita se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo”. Tale divieto ha il fine di impedire che, di fatto, si modifichi l’oggetto sociale senza la preventiva ed indispensabile deliberazione dell’assemblea degli associati.

Il fenomeno delle partecipazioni societarie, ovvero dell’acquisizione
da parte di una società (di persone o di capitali) di una partecipazione in un’altra impresa collettiva ha dato luogo a forti contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza. In particolare, una delle questioni più controverse in fatto di partecipazioni societarie riguarda l’ammissibilità della partecipazione di una società dotata di personalità giuridica ad un ente fornito di semplice autonomia patrimoniale. A tal proposito, in dottrina prevale in modo abbastanza netto la soluzione più permissiva; al contrario, invece, si pone la giurisprudenza, orientata in senso negativo.

Il punto cruciale della controversia riguardante le partecipazioni societarie va individuato nella tesi secondo cui una società di capitali non può partecipare ad una società di persone, stante la responsabilità illimitata che viene assunta dai soci di questo tipo di società (data la limitazione di responsabilità tipica delle società di capitali). Per la dottrina, le partecipazioni societarie di società di persone ad altre società di persone, sia in veste di socio a responsabilità illimitata (come nella s.n.c.) che di associato a responsabilità limitata (come accomandante di una s.a.s.) sembra del tutto ammissibile. In queste ipotesi, infatti, non si produce la violazione (nemmeno in modo indiretto) dei principi sanciti in materia di responsabilità.

Il fenomeno del collegamento fra società, al di là dell’assunzione di partecipazioni societarie, può acquisire un carattere anche molto più intenso: nella realtà economica dei giorni nostri si vengono spesso a creare, specie tra società di capitali, dei meccanismi di collegamento finalizzati ad accentuare la posizione contrattuale di questi stessi enti sul mercato. Il fenomeno può dar vita alle seguenti figure: partecipazioni societarie reciproche, società collegate, società controllate e gruppi di società. In particolar modo, le partecipazioni reciproche possono determinare dei pregiudizi di natura simile a quelli prodotti dalla sottoscrizione e dall’acquisto di azioni proprie.

Numerose norme regolano questa figura per evitarne un uso illecito.
Passaggio generazionale
Il passaggio generazionale è una fase problematica e delicata che si presenta sia nelle imprese medio-grandi che in quelle più piccole, principalmente in quelle a conduzione familiare. Per facilitare il passaggio generazionale, si ricorre a strumenti giuridici efficaci e sicuri che si applicano all’interno dello stesso rapporto di amministrazione fiduciaria. L’imprenditore uscente cede la proprietà dell’azienda ai futuri eredi con un atto di donazione, ma ne mantiene il controllo effettivo. Gli eredi (mandanti), pur proprietari dei beni conferiti, stipulano un contratto di mandato irrevocabile con il genitore (mandatario), il quale ha a sua volta il potere di dare istruzioni alla società fiduciaria in merito all’amministrazione dei beni stessi.

Nella fase del passaggio generazionale possono sorgere problemi e incomprensioni, per una diversità di pensiero o una diffidenza nei confronti delle capacità degli eredi. Per questo è importante che intervenga una figura terza che possa fare da intermediario tra le parti e rendere meno traumatico il passaggio generazionale. Con una attenta analisi delle potenzialità imprenditoriali e manageriali dell’erede e il giusto sviluppo delle stesse, è possibile create una nuova figura di riferimento per l’azienda di famiglia. Nel frattempo, il mandato irrevocabile può essere un valido strumento per il genitore per mantenere il controllo dei beni attraverso l’amministrazione fiduciaria.

Il passaggio generazionale, se non viene ben gestito, può portare a conseguenze negative se non addirittura letali per l’azienda.

Decidere di passare il testimone dell’impresa di famiglia al proprio figlio e scoprire poi che non ha la stessa stoffa del padre, è solo una delle ipotesi peggiori del passaggio generazionale. È importante quindi analizzare la situazione, individuare i punti forti e quelli deboli sia dell’azienda che del management, e indirizzare padre e figlio verso soluzioni che rassicurino il primo e preparino professionalmente il secondo. Il padre deve essere pronto a cedere il timone, il figlio a crescere accanto al padre fino alla completa maturità manageriale e imprenditoriale.

Il successo del passaggio generazionale è dunque il risultato di una serie di fattori. La predisposizione del padre a passare il suo bagaglio di esperienza ai figli senza sentimenti di egoismo nei confronti dell’azienda che ha creato; la preparazione e l’impegno del figlio, che accetta il passaggio generazionale, a proseguire sulle orme del padre ma sviluppando le proprie idee e guardando a nuove soluzioni imprenditoriali; il sostegno di una figura terza che possa condurre una amministrazione e gestione dei beni aziendali in modo professionale e competente, in piena trasparenza nei confronti dei clienti e nel massimo della riservatezza.
Piani di azionariato diffuso
I piani di azionariato diffuso costituiscono una forma di retribuzione ed incentivazione dei dipendenti di una società. Attraverso i piani di azionariato diffuso i dipendenti acquistano il diritto - facoltà di sottoscrivere, gratuitamente o a titolo oneroso, le azioni della società stessa.

I requisiti per l’esercizio del diritto di opzione sono: un prezzo determinato (c.d. exercise price), una certa data (expiration date) o scadenze prestabilite (exercise date). Prima della scadenza, il diritto di opzione viene esercitato solo se il prezzo di esercizio è inferiore al valore di mercato cui è quotata l’azione sottostante.

I piani di azionariato diffuso si distinguono in tre categorie. Le stock purchase, in base alle quali il dipendente ha la facoltà di acquistare immediatamente le azioni della società ad un dato prezzo, solitamente di favore e con possibilità di dilazione. Le stock options, sono la forma di piani di azionariato diffuso secondo la quale al dipendente vengono assegnati, periodicamente e a titolo gratuito, diritti di opzione ad acquistare o sottoscrivere le azioni della società, in data certa e futura a ad un prezzo determinato. Infine, le stock grant, la forma di piani di azionariato diffuso per cui al dipendente vengono attribuite le azioni della società a titolo gratuito.

I piani di azionariato diffuso possono realizzarsi in tre modi differenti: attraverso l’emissione a titolo gratuito delle azioni per assegnazione straordinaria di utili; attraverso una offerta di sottoscrizione; attraverso l’offerta di vendita di azioni proprie o di società controllate. In tutti i casi, l’unico destinatario di questi piani di azionariato diffuso è il singolo dipendente. La particolarità delle stock options è che al momento dell’attribuzione dei piani di azionariato diffuso, questi non hanno alcun valore ma lo acquistano progressivamente nel tempo. Questa caratteristica ha sicuramente un impatto principalmente economico ma provoca anche effetti giuridici, oltre ad incidere sulla struttura delle politiche del personale.

La finalità dei piani di azionariato diffuso è dunque quella di dare ai dipendenti l’opportunità di ottenere un guadagno dal maggior apprezzamento delle azioni della società per cui lavora. Altra particolarità del beneficio derivante dai piani di azionariato diffuso è la sua aleatorietà, in quanto non si tratta di un ammontare predefinito, ma variabile in base all’andamento delle quotazioni del titolo.

Per le loro caratteristiche, le stock options non possono di regola essere attribuite in maniera indistinta a tutti i dipendenti. In caso invece di attribuzione generalizzata a tutti i dipendenti, si tratta di una politica di favore finalizzata alla formazione di un azionariato dei dipendenti.
Settlor del trust
Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato per la protezione degli incapaci, per la successione nell’asse ereditario e per la costituzione di fondazioni ed istituti di pubblica utilità.

Il settlor, al momento della costituzione del trust, può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiary. Settlor, trustee e beneficiary sono dunque i protagonisti di un rapporto fiduciario nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale e proprietà sostanziale. Il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. Di conseguenza, i terzi creditori del trustee non possono rivalersi sui beni oggetto del trust, a differenza dei creditori del beneficiary.

Il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiary. Tale potere-dovere subisce due limiti inderogabili: la volontà del settlor così come emerge dall’atto costitutivo e le norme di legge. A questi limiti si aggiungono anche un canone comportamentale del “prudent man”, un generico dovere di lealtà e fedeltà e un obbligo in capo al trustee di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiary e in generale gli obblighi derivanti dal trust. Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione, rectius, segregazione, ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del settlor per passare in piena proprietà al trustee.

L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. Un trust istituito in Italia è definito “Trust interno” e i soggetti sono sempre il settlor, il trustee e il beneficiary. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il settlor sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta. Qualora la legge straniera dovesse produrre effetti contrastanti con norme interne inderogabili, si applicherà la legge italiana.
Società
Con la costituzione di società nasce un’organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l’esercizio in comune di un’attività economica, attuata per mezzo di determinati conferimenti ai soci. La costituzione di società avviene con la stipula di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, l’atto costitutivo. Requisiti essenziali sono i conferimenti, l’esercizio in comune dell’attività economica e la partecipazione agli utili. Tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell’impresa. Le società di distinguono in società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società per azioni.

La costituzione di una società in nome collettivo deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio. A seguito della costituzione, la società in nome collettivo costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l’esercizio di una attività commerciale, salvo che non risulti diversamente. Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciascun socio ha il potere di amministrazione e di rappresentanza della società sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. La s.n.c. può sciogliersi per le cause ex art. 2272 c.c., per il provvedimento di liquidazione cotta amministrativa e per la dichiarazione di fallimento.

La costituzione di una società in accomandita semplice avviene con le stesse modalità di una società in nome collettivo. A seguito della costituzione, la società presenterà due distinte categorie di soci: i soci accomandatari, responsabili solidalmente ed illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti, obbligati esclusivamente ad eseguire il conferimento promesso.

Nell’atto costitutivo dovranno essere indicati e distinti i soci accomandatari e quelli accomandanti. Il potere di gestione può essere conferito esclusivamente ai soci accomandatari. Si tratta quindi di amministrazione disgiunta, che può però essere modificata in congiunta dal contratto sociale.

La costituzione di una società per azioni si sviluppa in tre distinti momenti: la stipulazione dell’atto costitutivo, con la sottoscrizione dell’intero capitale ed il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro; l’omologazione da parte del notaio; l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. La prima fase delle costituzione della società per azioni, ovvero la stipulazione, può avvenire secondo due procedimenti: nella forma simultanea, nella quale l’atto costituivo è stipulato immediatamente dai soggetti che assumono l’iniziativa per la nascita della società innanzi al notaio; mediante pubblica sottoscrizione, procedimento molto più complesso e meno diffuso.
Società fiduciaria
L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario), con l’obbligo di quest’ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.

L’intestazione fiduciaria implica dunque l’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario. Nelle varie ipotesi di intestazione fiduciaria, bisogna però distinguere tra amministrazione di valori mobiliari e gestione degli stessi. Nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari al fiduciario affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza. Nel caso di gestione, invece, il fiduciario ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari, e dunque si tratta di un’attività ben diversa da quella di amministrazione orientata alla produzione di un reddito utile nell’interesse del fiduciante.

A sua volta, l’amministrazione sottotesa all’intestazione fiduciaria, può distinguersi in statica e dinamica. Nel primo caso, il fiduciante ha lo scopo primario che gli siano garantiti la custodia, l’esercizio dei diritti inerenti ai beni e la riservatezza nei confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere di indagine. Ciò significa che, in base all’intestazione fiduciaria, il fiduciario deve eseguire in modo diligente l’incarico relativo all’operazione commissionata ed essere custode professionale per tutto il periodo di mantenimento del bene di cui è intestatario. Nel caso di amministrazione dinamica, invece, il fiduciario si impegna ad effettuare investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente.

Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi. Il nostro Codice Civile non disciplina la figura del negozio fiduciario che comporta la conseguente intestazione fiduciaria. Tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell’autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. In particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un “patto” avente natura obbligatoria che limita gli effetti di questo.
Soparfi
Per Soparfi si intende la Società di partecipazione finanziaria, soggetta alla legge fiscale comune lussemburghese. La Soparfi, anche potendo svolgere attività commerciali, si caratterizza soprattutto per la detenzione di partecipazioni e il finanziamento delle stesse. La Soparfi risulta molto efficace nelle strutture internazionali perché gode di un duplice beneficio: l’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione e le direttive fiscali europee. In base a queste ultime, infatti, la Soparfi è esente dai dividendi distribuiti dalle partecipazioni e dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Queste esenzioni, combinate con le convenzioni contro la doppia imposizione, fa della Soparfi una valida alternativa alle holding 1929.

La Soparfi può essere costituita sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni, ma le prime due risultano le più utilizzate. Il capitale sociale della Soparfi può essere espresso in qualunque valuta straniera, purché sia liberamente convertibile. Questa possibilità rappresenta un rilevante vantaggio per quanto riguarda le leggi in vigore negli altri Stati. L’unico limite è che le dichiarazioni fiscali debbono essere redatte e presentate in Euro. Le quote sociali di una Soparfi possono essere detenute da un unico socio fino ad un massimo di quaranta soci, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Le azioni delle Soparfi sono nominative fino al momento delle liberazione da parte dei soci. L’elenco di tutti gli azionisti che non hanno ancora liberato interamente le proprie azioni, deve essere pubblicato una volta all’anno sulla Gazzetta Ufficiale Lussemburghese, assieme al valore delle somme ancora dovute alla Soparfi. In caso di cessione delle azioni nominative è obbligatoria la trascrizione nel libro dei soci. La cessione avviene con la semplice consegna del titolo, con scrittura privata o per mezzo di un atto notarile. Se la cessione avviene nei confronti di soggetti non soci, questa deve essere approvata in assemblea generale da parte degli azionisti che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

I membri del consiglio di amministrazione di una Soparfi sono nominati dagli azionisti – soci della stessa. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per il compimento degli atti necessari o utili alla realizzazione dell’oggetto sociale. Sono esclusi i poteri espressamente riservati all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto della Soparfi. In linea di massima, le limitazioni poste ai poteri degli amministratori, che risultano dallo statuto della società o da una delibera degli azionisti, non sono opponibili ai terzi anche se queste siano state pubblicate.
Stock options
Un piano di stock options realizza una forma di rimunerazione ed incentivazione dei dipendenti di una società. Attraverso un piano di stock options i dipendenti della società in cui lavorano acquistano il diritto/facoltà di sottoscrivere, a titolo gratuito od oneroso, le azioni della società stessa. I requisiti per l’esercizio del diritto di opzione sono: un prezzo determinato (c.d. exercise price), una data certa (expiration date) o scadenze prestabilite (exercise date). Prima della scadenza, il diritto di opzione viene esercitato solo se il prezzo di esercizio è inferiore al valore di mercato cui è quotata l’azione sottostante.

Il piano di stock options può realizzarsi in tre modi differenti: attraverso l’emissione a titolo gratuito delle azioni per assegnazione straordinaria di utili; attraverso una offerta di sottoscrizione; attraverso l’offerta di vendita di azioni proprie o di società controllate. In tutti i casi, l’unico destinatario del piano di stock options è il singolo dipendente. La particolarità del piano di stock options è che al momento dell’attribuzione, queste non hanno alcun valore ma lo acquistano progressivamente nel tempo. Questa caratteristica ha sicuramente un impatto principalmente economico ma provoca anche effetti giuridici, oltre ad incidere sulla struttura delle politiche del personale.

La finalità del piano di stock options è dunque quella di dare ai dipendenti l’opportunità di ottenere un guadagno dal maggior apprezzamento delle azioni della società per cui lavora. Altra particolarità del beneficio derivante del piano di stock options è la sua aleatorietà, in quanto non si tratta di un ammontare predefinito, ma variabile in base all’andamento delle quotazioni del titolo. Per le sue caratteristiche, le stock options non possono di regola essere attribuite in maniera indistinta a tutti i dipendenti. In caso invece di attribuzione generalizzata a tutti i dipendenti, si tratta di una politica di favore finalizzata alla formazione di un azionariato dei dipendenti.

Il piano di stock options è la forma di piano di azionariato diffuso secondo la quale al dipendente vengono assegnati, periodicamente e a titolo gratuito, diritti di opzione ad acquistare o sottoscrivere le azioni della società, in data certa e futura a ad un prezzo determinato. Oltre al piano di stock options, esistono anche le stock purchase, in base alle quali il dipendente ha la facoltà di acquistare immediatamente le azioni della società ad un dato prezzo, solitamente di favore e con possibilità di dilazione, e le stock grant, la forma di piani di azionariato diffuso per cui al dipendente vengono attribuite le azioni della società a titolo gratuito.
Successione generazionale nelle aziende
La successione generazionale è uno stadio molto delicato dell’evoluzione di un’azienda, che esse siano medio-grandi o più piccole, generalmente in quelle a conduzione familiare. Per agevolare la successione generazionale, si ricorre a strumenti giuridici certi che possono applicarsi all’interno dello stesso rapporto di amministrazione fiduciaria. L’imprenditore uscente cede la proprietà dell’azienda ai suoi futuri eredi con un atto di donazione, ma ne mantiene il controllo effettivo. Gli eredi (mandanti), pur proprietari dei beni conferiti, stipulano un contratto di mandato irrevocabile con il genitore (mandatario), il quale ha a sua volta il potere di dare istruzioni alla società fiduciaria in merito all’amministrazione dei beni stessi.

La successione generazionale, se non viene ben gestito, può portare a conseguenze negative se non addirittura letali per l’azienda.

Decidere di passare il testimone dell’impresa di famiglia al proprio figlio e scoprire poi che non ha la stessa stoffa del padre, è solo una delle ipotesi peggiori della successione generazionale. È importante quindi analizzare la situazione, individuare i punti forti e quelli deboli sia dell’azienda che del management, e indirizzare padre e figlio verso soluzioni che rassicurino il primo e preparino professionalmente il secondo. Il padre deve essere pronto a cedere il timone, il figlio a crescere accanto al padre fino alla completa maturità manageriale e imprenditoriale.

Nella fase della successione generazionale possono sorgere problemi e incomprensioni, per una diversità di pensiero o una diffidenza nei confronti delle capacità degli eredi. Per questo è importante che intervenga una figura terza che possa fare da intermediario tra le parti e rendere meno traumatico la successione generazionale. Con una attenta analisi delle potenzialità imprenditoriali e manageriali dell’erede e il giusto sviluppo delle stesse, è possibile create una nuova figura di riferimento per l’azienda di famiglia. Nel frattempo, il mandato irrevocabile può essere un valido strumento per il genitore per mantenere il controllo dei beni attraverso l’amministrazione fiduciaria.

Il successo della successione generazionale è dunque il risultato di una serie di fattori. La predisposizione del padre a passare il suo bagaglio di esperienza ai figli senza sentimenti di egoismo nei confronti dell’azienda che ha creato; la preparazione e l’impegno del figlio, che accetta la successione generazionale, a proseguire sulle orme del padre ma sviluppando le proprie idee e guardando a nuove soluzioni imprenditoriali; il sostegno di una figura terza che possa condurre una amministrazione e gestione dei beni aziendali in modo professionale e competente, in piena trasparenza nei confronti dei clienti e nel massimo della riservatezza.
Testamento
In base alla legge di successione, il testamento è l’atto con il quale un soggetto dispone, per il tempo successivo alla sua morte, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse nei confronti degli eredi e di altri soggetti. Possono testare tutti coloro che non siano dichiarati incapaci dalla legge. La successione per testamento implica che gli eredi subentrino in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi del de cuius. Il testamento è un atto mortis causa che svolge la funzione di determinare la sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore.

Si applica la legge di successione per testamento del dispondente, per quanto riguarda la capacità di disporre, modificare o revocare il testamento stesso. Gli eredi sono chiamati a succedere in base alla legge di successione o per testamento e debbono accettare l’eredità, subentrando in toto o pro quota nei rapporti giuridici attivi e passivi trasmissibili facenti capo al defunto. Il testamento può avere un contenuto tipico o atipico. Si ha un contenuto tipico quando questo abbia carattere patrimoniale, nel quale il de cuius indichi uno o più eredi e attribuisca uno o più legati. Si ha un contenuto atipico quando il testamento contenga anche disposizioni di carattere non patrimoniali, come ad esempio la designazione di un tutore, il riconoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell’indegno, la nomina dell’esecutore testamentario.

In base alla legge, la successione per testamento non è automatica, dunque gli eredi non acquistano tale titolo ipso iure, ma è necessaria una manifestazione di volontà diretta in tal senso, vale a dire l’accettazione. Se gli eredi non hanno ancora accettato o la loro identità non è accertabile, la legge di successione per testamento prevede l’istituto dell’eredità giacente, in base al quale chi ha interesse può chiedere al Tribunale la nomina di un curatore per gestire il patrimonio ereditario fino al momento dell’accettazione o, in mancanza, della devoluzione allo Stato.

La legge di successione per testamento prevede che il patrimonio degli eredi si confonda con quello defunto. Dunque, gli eredi rispondono dei debiti ereditati dal de cuius anche con i propri beni, a meno che non abbiano accettato con la formula del beneficio di inventario. Esistono diversi tipi di testamenti tutti ammessi dalla legge di successione. Il testamento olografo è quello redatto, datato e sottoscritto personalmente dal testatore. Ha valore di scrittura privata. Il testamento pubblico è quello redatto in presenza di un notaio e di testimoni e sottoscritto da tutti i presenti. Ha natura di atto pubblico. Per la legge di successione, il testamento segreto è quella forma che unisce i vantaggi dei primi due. Da una parte consente al testatore di tenere segreto il contenuto del testamento, dall’altra assicura l’intangibilità dell’atto e la certezza della data. Il testamento speciale è una categoria che comprende quelle forme testamentarie cui si ricorre in casi particolari come in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, viaggio in mare o in aereo, situazione di guerra. I testamenti speciali si distinguono sia per alcune regole diverse riguardanti le competenze e le modalità di formazione dell’atto, sia per il fatto che perdono efficacia decorsi 3 mesi dal ritorno alla situazione normale.
Trust
Il trust in Italia sta prendendo rapidamente piede da quando il nostro Stato ha ratificato la Convenzione dell’Aja. L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. In Italia si parla di “trust interno”. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il disponente sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta.

Per quanto riguarda la scelta della legge regolatrice del trust in Italia, l’articolo 6 della Convenzione dell’Aja non pone alcun limite, né soggettivo né oggettivo, al potere di scelta riconosciuto al disponente. Tale scelta è quindi validamente compiuta anche qualora l’ordinamento scelto dal disponente sia privo di alcuna connessione obiettiva con il trust. L’Italia, in questo modo, come del resto tutti gli altri Stati ratificanti, si è resa permeabile alle norme sostanziali di un numero imprecisato e imprevedibile di ordinamenti stranieri. Qualora la legge straniera dovesse produrre effetti contrastanti con norme interne inderogabili, si applicherà comunque la legge italiana.

L’introduzione di norme sostanziali sui trust in Italia avviene dunque per mezzo non di una innovazione legislativa ma del consenso all’applicazione di una legge straniera, di una qualunque legge straniera. La costituzione di un trust in Italia deve comunque rispettare alcuni limiti: la normativa in tema di ordine pubblico, le cosiddette norme di applicazione necessaria sia del foro che di uno Stato terzo, le materie regolate dall’articolo 15 della Convenzione dell’Aja.

In conclusione, i trust interni, ovvero i trust in Italia, sorgono in conseguenza della scelta da parte del disponente di una legge regolatrice idonea. Questa scelta di legge è legittima in forza dell’articolo 6 della Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. In Italia, i trust interni debbono quindi, di regola, essere riconosciuti in forza dell’articolo 11.

Qualora essi, come qualunque altro trust, producano effetti contrastanti con norme inderogabili del foro, l’applicazione della legge straniera cederà il passo a quella della legge interna. Inoltre, l’articolo 13 della Convenzione dell’Aja permette di non applicare affatto la legge straniera (e quindi nega il riconoscimento del trust) qualora il trust interno produca effetti che, non colpiti dall’articolo 15, ripugnino e rendano inesigibile l’obbligo di riconoscimento.
Trustee del trust
Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato per la protezione degli incapaci, per la successione nell’asse ereditario e per la costituzione di fondazioni ed istituti di pubblica utilità.

Il settlor, al momento della costituzione del trust, può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiary. Settlor, trustee e beneficiary sono dunque i protagonisti di un rapporto fiduciario nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale e proprietà sostanziale. Il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. Di conseguenza, i terzi creditori del trustee non possono rivalersi sui beni oggetto del trust, a differenza dei creditori del beneficiary.

Il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiary. Tale potere-dovere subisce due limiti inderogabili: la volontà del settlor così come emerge dall’atto costitutivo e le norme di legge. A questi limiti si aggiungono anche un canone comportamentale del “prudent man”, un generico dovere di lealtà e fedeltà e un obbligo in capo al trustee di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiary e in generale gli obblighi derivanti dal trust. Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione, rectius, segregazione, ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del settlor per passare in piena proprietà al trustee.

L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. Un trust istituito in Italia è definito “Trust interno” e i soggetti sono sempre il settlor, il trustee e il beneficiary. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il settlor sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta. Qualora la legge straniera dovesse produrre effetti contrastanti con norme interne inderogabili, si applicherà la legge italiana.
Wealth advisory
Con il termine Wealth Advisory si indica un servizio creato su misura dei clienti di una società fiduciaria. Un team di professionisti affianca i clienti per fornire loro una consulenza di tipo finanziario, fiscale, legale e societario. La consulenza fornita dal Wealth Advisory parte da un’attenta analisi preliminare della composizione del patrimonio, per studiare e sviluppare degli interventi che abbiano come finalità quella di allocarlo in maniera ottimale, tenendo conto delle esigenze precipue del cliente, della sua propensione al rischio e delle esigenze di ritorno atteso. In questa fase di analisi e programmazione, i consulenti tengono conto di tutte le implicazioni finanziarie, fiscali, legali e successorie.

Il Wealth Advisory è uno supporto di fondamentale importanza soprattutto per gli imprenditori. Le attività aziendali sono realtà complesse e in continua evoluzione che necessitano di uno studio particolare. Il servizio di Wealth Advisory permette al cliente imprenditore di cogliere tutte le opportunità del segmento di mercato in cui opera e di gestire le difficoltà grazie a soluzioni “tailor made” proposte dai consulenti in base ad ogni singola esigenza. Per essere sempre al passo coi tempi e sviluppare al meglio le potenzialità del cliente, i professionisti del Wealth Advisory si avvalgono di strumenti all’avanguardia e competenze altamente specialistiche.

Il Wealth Advisory è l’insieme di attività di consulenza di tipo finanziario, fiscale, legale e societario per aiutare i privati e le aziende a raggiungere i propri obiettivi patrimoniali. Tra le diverse attività c’è, ad esempio, il Personal Wealth Advisory, la cui finalità è quella di identificare e realizzare soluzioni per il cliente per consentirgli di raggiungere tutti i suoi obiettivi nel modo più veloce ed efficiente.

Ancora, c’è il Wealth Plan, una struttura che, dopo aver analizzato la situazione patrimoniale del cliente, predispone un piano patrimoniale personale sulla base degli obiettivi principali posti dal cliente.

Anche la consulenza in materia di investimenti e disinvestimenti immobiliari fa parte dell’attività di Wealth Advisory. I consulenti, in questo caso, si occupano dell’analisi del patrimonio immobiliare con l’obiettivo di ottenere una allocazione ottimale di tale asset class nell'ambito del patrimonio complessivo. Questa attività di Wealth Advisory prevede dunque anche un costante affiancamento del cliente durante tutte le fasi di studio e realizzazione del progetto immobiliare, inclusa l’analisi e l’istituzione di un fondo immobiliare. Infine, il Business Advisory, che ha come target gli imprenditori, le loro aziende e il loro patrimonio familiare.
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