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Notaio Francesco Gasbarri

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Notaio e ... Contratto di Rete
Il contratto di rete ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico e sta muovendo i primi passi.

Si tratta di una normativa di sostegno alle attività imprenditoriali, in coerenza con la collocazione di tale disciplina in una legge intitolata «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi».

Sono interessate imprese individuali, società di persone e di capitali.
Il contratto di rete
Il contratto di rete ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico e sta muovendo i primi passi (dopo la previsione della relativa normativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Dl 5/2009,  il Dm dell'Economia consentirà di individuare gli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete).
Si tratta di una normativa di sostegno alle attività imprenditoriali, in coerenza con la collocazione di tale disciplina in una legge intitolata «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi». Sono interessate imprese individuali, società di persone e di capitali mentre sembrano esclusi enti pubblici, università, centri di ricerca e, più in generale, i non imprenditori.

Il contratto di rete è finalizzato a rendere conveniente – con la definizione di una regolamentazione giuridica – il potenziamento di forme di collaborazione reciproca fra imprese in diversi contesti. Si pensi allo sviluppo di funzioni condivise (produzione, logistica), alla realizzazione di servizi o progetti comuni nel campo della ricerca, allo sviluppo di reti di subfornitura, all'adozione di un marchio, di un logo o di un packaging comuni.

Nel presupposto che vi siano attività che, per ragioni dimensionali o di capacità tecnica, nessuna piccola o media impresa perseguirebbe individualmente, il contratto di rete può avere il non banale compito di far apparire grandi i piccoli, attraverso lo strumento contrattuale e senza dover adottare forme più impegnative al limite dell'integrazione strutturale (fusione). In sostanza, le reti rappresentano forme di collaborazione che consentono alle imprese partecipanti, di qualsiasi tipo e dimensione, di mettere in comune risorse ed esperienze, senza rinunciare alla propria autonomia e identità.

Tale fattispecie contrattuale viene incontro, in particolare, alle esigenze delle Pmi che rappresentano il tessuto produttivo del nostro paese e che possono, soprattutto in un periodo di contrazione economica, trovare giovamento dalla nuova forma di collaborazione, a prescindere dai benefici su più fronti previsti per i contratti di rete.

Sono molti i tratti comuni con il consorzio con attività esterna. Tuttavia, la versione definitiva della norma ha sancito la possibilità di dar vita anche a reti di imprenditori definibili "leggere", ossia tendenzialmente volte allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica che non necessitano la costituzione di un fondo comune né la nomina di un organo comune. Elementi questi ultimi che, invece, caratterizzano necessariamente il consorzio con attività esterna.

Il contratto di rete può avere anche punti di contatto con altre forme di collaborazione temporanea di imprese, quali le associazioni temporanee di impresa (Ati) e le joint ventures. Va però osservato come queste ultime siano sostanzialmente contratte in vista della realizzazione di un affare, a differenza del contratto di rete che, pur essendo legato al programma di rete, può perseguire obiettivi strategici di più ampio respiro rispetto a un singolo affare.

Il contratto di rete è:
- a effetti obbligatori, poiché gli imprenditori si obbligano «a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»;

- tendenzialmente plurilaterale, in quanto delineato con riguardo a una pluralità di imprenditori;

-  formale, in quanto ne è prevista la redazione «per atto pubblico o per scrittura privata autenticata», e soggetto a pubblicità, essendo prevista l'iscrizione nel registro delle imprese dove sono iscritti i contraenti;

- di durata, ossia a effetti protratti nel tempo;

- predeterminato in relazione al contenuto.

Fulcro del nuovo contratto è il programma comune di rete che, dal punto di vista economico, è assimilabile a un progetto industriale in cui i contraenti stabiliscono fra loro «chi fa cosa e come» per poter conseguire lo scopo comune. Contratto e programma di rete dovranno definire anche le regole che devono improntare le relazioni tra i partecipanti.

Il programma comune di rete deve essere asseverato dagli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati dal Dm affinché si possa fruire degli incentivi fiscali previsti dalla norma. L'asseverazione costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per accedere ai benefici tributari.


Le principali caratteristiche del contratto di rete

LE FINALITÀ
Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l'esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.


GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL CONTRATTO
Nel contratto di rete si indicano: il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante; gli obiettivi strategici e le modalità per misurarne l'avanzamento; il programma di rete; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, le eventuali cause e condizioni di recesso anticipato; l'eventuale organo comune;  le regole per decidere su ogni materia di interesse comune.


IL FONDO
L'istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. Si applicano le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna (articoli 2614 e 2615 del Codice civile)


L'ORGANO COMUNE
Nel contratto di rete se si prevede l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, devono essere indicati: la denominazione del soggetto prescelto; i poteri di gestione e di rappresentanza; le regole sull'eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo diversa previsione, l'organo comune agisce in rappresentanza in varie procedure, come la programmazione negoziata con la Pa e interventi di garanzia per l'accesso al credito.


IL DIFFERIMENTO
Fino al periodo d'imposta 2012, una quota di utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune, per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete (asseverato dagli organismi previsti dal decreto ministeriale), non concorrono alla formazione del reddito nel limite di un milione di euro, a meno che non siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite o venga meno l'adesione.


Il fondo patrimoniale comune

Uno degli elementi accessori del contratto di rete è il fondo patrimoniale comune. La scelta di rendere opzionale l'istituzione del fondo è ricollegabile alla volontà del legislatore di ammettere anche forme "leggere" di reti di imprese e attinenti a semplici collaborazioni o a scambi di informazioni, essendo evidente che, in tali forme, l'elemento del fondo comune può non essere necessario. In tal caso, le esigenze patrimoniali della rete, la ripartizione tra i singoli contraenti dei costi e degli eventuali profitti sono gestite senza l'impiego di un fondo comune. Questo potrebbe avvenire presumibilmente con l'organo comune che, con il contratto di mandato, potrà gestire anche i profili patrimoniali. Senza un organo comune, dovrebbero essere i singoli contratti esecutivi del programma a definire le modalità di ripartizione dei costi e dei profitti.

Il fondo patrimoniale, se esistente, è costituito attraverso conferimenti dei singoli partecipanti o secondo la modalità patrimonio destinato. All'istituzione del fondo si accompagnano l'indicazione della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi e dei criteri di gestione, da attuare con un regolamento del fondo.

L'oggetto dei conferimenti nel fondo è, di norma, il denaro, ma non si può escludere che possa essere rappresentato dal godimento di un immobile, laddove, ad esempio, la rete possa stabilire la propria sede, o ancora sia costituito da marchi, brevetti, strutture, impianti o macchinari. In tali casi, sarà necessario determinare il valore del conferimento sulla base di criteri chiari ed espressi.

In particolare, appare plausibile ipotizzare che le imprese si accordino sul prevedere un conferimento iniziale da impiegare nel pagamento dei costi di conclusione del contratto e di avvio delle attività di start up e un contributo fisso, con cadenza predeterminata (per esempio, annuale) determinato sulla base delle attività di programma.

Se sotto un profilo civilistico la scelta di costituire un fondo patrimoniale appare assolutamente libera, dal punto di vista tributario la sua presenza è necessaria per i benefici fiscali.


La rappresentanza della rete

Altro elemento accessorio del contratto è l'organo comune a cui demandare la rappresentanza della rete. L'aver indicato l'organo comune come entità eventuale denota la circostanza che il contratto di rete può avere una valenza «interna». Invece, quando la rete vuole avere protezione «esterna», l'organo comune diventa necessario.

L'organo comune è mandatario dei partecipanti alla rete. Le parti possono definirne poteri di gestione e rappresentanza, disciplinando gli obblighi di rendicontazione e le condizioni di revoca e, in caso di organo collegiale, le condizioni per sostituire i membri.


Le agevolazioni fiscali

Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli utili di esercizio delle imprese aderenti alla rete, se destinati al fondo patrimoniale comune (o ai patrimoni destinati all'affare), non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese stesse. Devono, però, essere utilizzati per la realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Gli utili concorrono alla formazione del reddito nel l'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di un milione di euro per ciascuna impresa e per ciascun periodo di imposta in cui è consentito l'accesso al l'agevolazione. Le imprese devono indicare in bilancio, in specifica riserva, gli utili destinati al fondo patrimoniale e ottenere preventivamente l'asseverazione al programma di rete da parte degli organismi rappresentativi dell'associazionismo imprenditoriale.

L'agevolazione fiscale introdotta, secondo alcuni, costituisce un regime di esenzione degli utili destinati al fondo patrimoniale. Regime che risulterebbe definitivo nel caso in cui si realizzino gli investimenti previsti nel programma di rete, e sempre che prima di tale realizzo la riserva non venga utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.

Si ritiene, invece, che l'agevolazione consista in una mera sospensione di imposta e che, quindi, il beneficio sia sostanzialmente di natura finanziaria in quanto, al massimo, al momento della scadenza del contratto l'imposta precedentemente differita sarà «recuperata». Questo è, peraltro, desumibile dalla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 2011 che ha autorizzato la misura in quanto non costituisce aiuto di Stato. In più paragrafi della decisione si fa riferimento alla sospensione/differimento di imposta e alla circostanza che gli importi sospesi andranno versati al termine del contratto.

Resta da definire il concetto di investimenti previsti dal programma di rete che, comunque, dovrebbero intendersi realizzati secondo le regole fiscali. Ma la riserva in sospensione è solo uno dei profili tributari che interessano il contratto di rete, anzi è un profilo «straordinario». Ciò che prassi e giurisprudenza dovranno precisare è la gestione ordinaria del contratto, poiché la circostanza che la rete non ha soggettività tributaria introduce sicure complessità.
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